La Corte dichiara l'inamissi
Pubblicato il: 4/22/2021
Nel procedimento il Consorzio di Bonifica 9 di Catania è stato rappresentato dall'Avv.to Agatino Cariola mentre i controricorrenti sono stati difesi dall'Avv.to Palma Balsamo.
Con sentenza del 7 luglio 2016, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania di rigetto della domanda proposta, con separati ricorsi, da Giuseppe Claudio Barbagallo nonché da Francesco Fanciulli, Salvatore Lombardo, Beniamino Leonforte, Giuseppe Puglisi e Concetta Spataro nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania, avente ad oggetto il pagamento del compenso integrativo mensile di euro 250,00 previsto in favore dei dipendenti con qualifica di Capo Settore dall'Accordo del 16.1.2003 (recepito nella Deliberazione dell'Amministratore provvisorio n. 533 del 18.12.2002 e ratificato innanzi all'UPLMO in distinti verbali di conciliazione) a decorrere dal 2005, data in cui l'erogazione veniva sospesa (in quanto ritenuta in contrasto con le previsioni del CCNL di categoria in materia di trattamenti integrativi e rinegoziata con le RSA nel quadro del nuovo Accordo integrativo aziendale 2006/2007 per l'erogazione del premio di risultato), accoglieva la domanda limitatamente alla quota di euro 100,00 riconosciuta come non soggetta a condizione con versamento nella busta paga mensile a far data dal 1.1.2006.
Per la cassazione della predetta decisione ricorre il Consorzio, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resistono con controricorso gli originari istanti ad eccezione del solo Barbagallo rimasto intimato.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dei soli controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

