Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto da AIFA contro Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l
Pubblicato il: 3/18/2021
Lo Studio Legale Galletti Law ha assistito Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l. nel ricorso proposto da AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.
Con ricorso al TAR Lazio, la società ha impugnato il provvedimento dell’11 giugno 2010 con il quale l’AIFA ha determinato la decadenza, alla data del 6.7.09, dell’AIC di una serie di farmaci fabbricati in un’officina di produzione “sospesa”, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 219/06.
L’Officina Farmaceutica Fiorentina s.r.l ricorrente (d’ora in poi, “OFF”) sosteneva che l’impossibilità di produrre i farmaci in questione nello stabilimento sospeso non ne aveva tuttavia precluso la commercializzazione, in quanto prodotti presso altre officine o prodotti in precedenza e giacenti in attesa di vendita.
A seguito di riesame disposto dal Tar con ordinanza cautelare n. 4960/2010, l’AIFA ha adottato il provvedimento in data 24 gennaio 2011, confermativo del precedente.
Il provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, lamentandone l’illegittimità per incompletezza dell’istruttoria e per violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.
Il TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 1945 del 26.5.2011 e questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 4800/2011 ha respinto il relativo appello.
Il Tar Lazio, dopo aver dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario in ragione della sopravvenuta determina conclusiva del procedimento di riesame, disposto dal TAR con l’ordinanza n. 4969/2010, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso quest’ultima, ed ha annullato il provvedimento dell’AIFA del 24 gennaio 2011, con espressa salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Con l’appello in esame, l’AIFA lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, che ha chiesto il rigetto dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza avversata dichiara legittimo l’atto impugnato, nei limiti di cui in motivazione, salvi i provvedimenti successivi dell’Amministrazione.