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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Studio Storti.


Pubblicato il: 2/12/2021

Lo Studio Storti S.r.l. è stato rappresentato nel contenzioso dall'avvocato Carlo Piana, Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ( ARIA S.p.A.) dall'avvocato Viviana Fidani mentre Aruba S.p.A. è stato difesa dagli avvocati Andrea Saldutti e Alessandro Bachini.

L’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (A.R.I.A. S.p.A., già A.R.C.A. S.p.A.) bandiva, in qualità di centrale di committenza della Regione Lombardia, una procedura di gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio di posta elettronica certificata in SaaS (“software-as-a-service”) “a favore del personale dipendente degli Enti aderenti.
La società Studio Storti S.r.l., che aveva partecipato alla gara risultando prima in graduatoria, impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo per la Lombardia la propria esclusione dalla gara (comunicata con nota del R.U.P. del 3 luglio 2019) motivata sulla asserita omessa indicazione “all’atto della compilazione dell’offerta economica sulla piattaforma Sintel” dell’importo dei costi della sicurezza, come richiesto dal Disciplinare di gara e dall’art. 95, comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna l’appellante Studio Storti S.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. e di Aruba S.p.A. che liquida forfettariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna parte, oltre oneri accessori se per legge dovuti.