La corte decide nel merito della società in accomandita semplice laboratorio analisi cliniche Gennaro Marotto e di Pennino Domenico s.a.s. contro l'ASL Centro 1 di Napoli
Pubblicato il: 9/16/2021
Nel procedimento Pennino Domenico è stato rappresentato da ll'AVV.to Rosario Francesco Crudo. Al contempo, l'ALS di Napoli Centro 1 è stata difesa dall'avv.to Marco Squicquero.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n.4794/2015, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'ASL Napoli 1 Centro, nei confronti di Domenico Pennino (in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Laboratorio di Analisi Cliniche Gennaro Marotta di Domenico Pennino s.a.s.), avverso la sentenza del Tribunale giudice del lavoro della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta dalle citate parti appellate al fine di ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'ASL NA 1 di corrispondere, per tutte le prestazioni ricevute dal " Laboratorio di Analisi Cliniche Gennaro Marotta di Domenico Pennino s.a.s.", il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo a Domenico Pennino, biologo iscritto all'ENPAB, con condanna della detta ASL al pagamento della somma di euro 10.488,22 corrispondente a quanto dovuto al biologo per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulleprestazioni rese e relativi accessori.
La questione relativa all'obbligo dell'ASL di versare il contributo integrativo è stata risolta nel senso di ritenere l'ASL obbligata a tale versamento in applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 103/1996; avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ASL Napoli 1 Centro, sulla base di due motivi:
1) ai sensi dell'art. 360, primo comma n.3) c.p.c., violazione e o falsa applicazione dell' art. 8 d.lgs. n. 103 del 1996 e dell'art.4, primo comma, del Regolamento attuativo, in ragione del fatto che da tali disposizioni si evincerebbe che l'obbligo di versamento del contributo previdenziale in questione si esaurisce nell'ambito del rapporto tra professionista iscritto e società cui lo stesso partecipa ed in favore della quale presta la propria attività;
2) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che si ravvisa nella mancata considerazione del fatto che nessun rapporto esisteva tra il professionista e l'ASL; resiste, con controricorso tardivamente notificato e con successiva memoria, Domenico Pennino anche nella qualità di legale rappresentante della società;
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge.