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La Corte accoglie il ricorso del Ministero della giustizia e del TAR Lazio contro il Codacons


Pubblicato il: 5/15/2021

Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Guglielmo Saporito hanno assistito il Codacons nel caso.

Il Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori Onlus (di seguito, per brevità, «Codacons»), con ricorso notificato al TAR Lazio e al Ministero della giustizia, impugnava, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (CTP), l'intimazione n. 120 dell'Il maggio 2011, notificata il 21 maggio 2011, di pagamento del contributo unificato (per brevità, c.u.) per la proposizione di un ricorso (rg. n. 2209 del 2011) dinanzi al TAR Lazio, avente ad oggetto l'impugnativa di un non precisato concorso bandito dal Ministero della giustizia. 2.- La CTP di Roma rigettava il ricorso con sentenza impugnata dal Codacons, che deduceva, in appello, la sussistenza del diritto all'esenzione dal pagamento del c.u. per le associazioni di 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale volontariato, in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), 10 del dPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia, per brevità t.u. del 2002) e 27 bis dell'Allegato B del dPR 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), eccependo, a tal fine, la illegittimità costituzionale del sistema normativo se interpretato nel senso della debenza del contributo in questione. 3.- La Commissione Tributaria Regionale di Roma (CTR), con ordinanza del 4 luglio 2013, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge n. 266 del 1991 e 27 bis dell'Allegato B del dPR n. 642 del 1972, nella parte in cui non prevedono, tra i casi di esenzione dall'imposta di bollo, gli atti delle organizzazioni di volontariato di natura giurisdizionale o processuale. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 91 del 2015, dichiarava la questione inammissibile per la ragione che «l'intervento additivo richiesto alla Corte, volto a ricomprendere tra le esenzioni dal contributo unificato anche gli atti processuali delle Onlus, non viene riferito all'art. 10 del dPR n. 115 del 2002 - il quale enumera più cause di esenzione dal contributo, ulteriori rispetto a quelle previste dal dPR n. 642 del dPR del 1972 - bensì alle disposizioni che prevedono l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro», con la conseguenza che «le disposizioni sottoposte a scrutinio contengono una norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure del giudice a quo».

La Corte accoglie il ricorso del Ministero della giustizia e del TAR Lazio, dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso incidentale del Codacons e rimette alla Seziontj're.‘-same del quarto motivo del medesimo ricorso incidentale.