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Il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni contro il sig. Salzano


Pubblicato il: 2/16/2021

Gli avvocati Nicola Gentile, Dario Adolfo Maria Zamboni, Elen Gioli Murgi hanno assistito Ivass nel ricorso contro Giovanni Salzano, rappresentato dagli avvocati Marcello Brescia Morra e Davide Ferrara.

Il sig. Sanzano Giovanni, in data 12 giugno 2009, otteneva l’incarico di sub-agente dall’Agenzia generali di Battipaglia della Ascione V & Vano s.n.c.
Nel luglio del 2015 la gestione dell’Agenzia è stata affidata all’agente Abenante Giuseppe.
L’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) ha adottato una sanzione nei confronti del sig. Salzano, ingiungendo il pagamento della somma di euro 44.030.70. In particolare, a seguito di ispezione, sarebbe emersa la non coincidenza, in relazione ad alcune pratiche (79 s un campione di 150), tra i dati presenti nell’attestato di rischio e quelli contenuti nella banca dati generale dell’Assicurazione.

Il sig. Salzano ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, facendo valere la tardività della contestazione e la mancanza di un comportamento illecito.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 14 novembre 2018, n. 10991, ha ritenuto illegittimo il provvedimento sanzionatorio, per omesso perfezionamento della notifica dell’atto di contestazione. Il primo giudice ha esaminato anche il motivo di merito, ritenendolo infondato, in quanto il provvedimento sanzionatorio conterebbe analitica indicazione dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata.

L’Autorità ha proposto appello principale, rilevando come, alla luce del criterio della scissione degli effetti degli atti di notificazione per il notificante e il destinatario, l’atto di contestazione sarebbe stato legittimamente e tempestivamente inviato all’indirizzo di residenza dichiarato dall’intermediario.

Il ricorrente di primo grado ha proposto appello incidentale.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ha accolto l’appello incidentale proposto con il ricorso indicato in epigrafe; ha dichiarato improcedibile per difetto di interesse l’appello principale, proposto con il ricorso indicato in epigrafe; e ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.