Il Consiglio di Stato rigetta gli appelli.
Pubblicato il: 1/28/2021
So.Ge.Mi S.p.A. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, Engie Servizi S.p.A. dall'avvocato Tommaso Di Nitto mentre Roger Group S.p.A. dagli avvocati Adolfo Mario Balestreri e Fulvio Claudio Ferrari.
La Roger Group S.p.a. ha partecipato alla procedura di gara, indetta da «Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari All'Ingrosso di Milano» S.p.a. (d’ora in poi: SO.GE.MI.) con bando pubblicato in data 24 gennaio 2019, per l’affidamento del contratto di global service manutentivo dei fabbricati e degli impianti della medesima SO.GE.MI., risultando aggiudicataria. Il provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato da Engie Servizi S.p.a. (seconda classificata) innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il quale ha accolto il ricorso.
Il primo giudice ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, incentrato sulla violazione dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell’articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice dei contratti pubblici (approvato con il d.lgs. n. 50 del 2016), in quanto la Roger Group non è risultata in regola con gli obblighi previsti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili, con conseguente esclusione dalla procedura di gara della Roger Group e annullamento dell’aggiudicazione in suo favore. Sia la Roger Group che la SO.GE.MI. hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe, previa riunione, li rigetta.
Compensa tra le parti le spese giudiziali.