Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del gruppo di imprese contro la Banca d'Italia ed Inercassa
Pubblicato il: 1/29/2021
Lo Studio Bonura Fonderico ha assistito le ricorrenti Palomar S.p.A., Grisdainese S.r.l., Punto Rec Studios S.r.l., Engineering Associates S.r.l. e Karmachina S.r.l. nel ricorso contro Banca d'Italia difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci e Adriana Pavesi, e contro Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – Inarcassa rappresentata dall'avvocato Simone Pietro Emiliani.
Con bando di gara pubblicato in data 3 gennaio 2018 la Banca d'Italia indiceva una procedura aperta per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei “servizi di progettazione di allestimenti espositivi e fornitura dei prodotti audiovisivi e multimediali”, per realizzare uno spazio espositivo permanente nell’ambito del Centro Carlo Azeglio Ciampi, dedicato all’educazione monetaria e finanziaria.
All’esito della acquisizione e della valutazione comparativa delle offerte il raggruppamento temporaneo tra Palomar s.p.a., Punto REC Studios s.r.l., Karmachina s.r.l., Engineering Associates s.r.l., Grisdainese s.r.l., arch. Stefano Gris e arch. Silvia Dainese si classificava al primo posto nella graduatoria, avendo conseguito il maggior punteggio, sicché – stante l’assenza di profili di anomalia – diventava destinataria della proposta di aggiudicazione.
Avviate, in pendenza dell’approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs n. 50/16, le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, risultava peraltro che i mandanti arch. Stefano Gris e arch. Silvia Dainese non erano in regola con gli obblighi contributivi nei confronti del proprio ente previdenziale: per l’effetto, la stazione appaltante sollecitava gli opportuni chiarimenti prima ad Inarcassa e quindi anche al raggruppamento interessato.
Per parte sua il raggruppamento appellante, nell’allegare e documentare l’avvenuta regolarizzazione delle posizioni dei professionisti associati alla data 5 marzo 2019, rappresentava che “la temporanea irregolarità [fosse] da imputare esclusivamente a ritardo di registrazione di Inarcassa e non a un inadempimento da parte dei due architetti”. Per tal via la stazione appaltante sollecitava ulteriori chiarimenti ad Inarcassa.
All’esito delle richiamate interlocuzione, che confermavano la perdita, sia pure temporanea, del requisito di regolarità contributiva, la Banca d’Italia, con provvedimento n. 0426237 del 29 marzo 2019 disponeva l’estromissione del raggruppamento dalla procedura evidenziale.
Con rituale ricorso al TAR per il Lazio l’appellante impugnava tale determinazione, che venne però rigettata.
Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, le appellanti, hanno impugnato la ridetta statuizione, di cui ha lamentato la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.