Il Consiglio di Stato respinge sia l’appello principale sia entrambi gli appelli incidentali.
Pubblicato il: 9/2/2021
Tresedici S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Paolo Neri, Land S.r.l. dagli avvocati Stefano Canal e Pier Vettor Grimani mentre il Comune di Jesolo è stato difeso dell’avvocato Bruno Barel.
La ricorrente in I grado Land S.r.l. gestisce a Jesolo Lido, in -OMISSIS-, un albergo che si affaccia direttamente sulla spiaggia e si chiama “-OMISSIS-” (per i fatti storici di causa, sostanzialmente pacifici, si vedano la motivazione della sentenza impugnata e la relazione tecnica di cui oltre).
In questa sua qualità, ha impugnato i titoli edilizi meglio indicati in epigrafe, ovvero il permesso di costruire iniziale e le successive varianti, rilasciati alla controinteressata Tresedici S.r.l. per un intervento edilizio consistente nella demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale situato a Jesolo Lido, -OMISSIS-, e quindi al confine con l’albergo e le sue strutture. In sintesi estrema (si veda la relazione tecnica, doc. 7 Land), un preesistente fabbricato residenziale, su due piani più piano sottotetto non abitabile, con un’altezza massima al colmo di 8,80 mt è stato demolito ed al suo posto è stato realizzato, in posizione più avanzata rispetto all’allineamento precedente, che era in continuità con l’albergo, un fabbricato di sei piani fuori terra più un piano interrato, con un’altezza massima all’intradosso dell’ultimo solaio di 18,95 mt.
A dimostrazione del proprio interesse ad agire, la Land ha dedotto che la nuova costruzione, a suo dire illegittimamente assentita quanto all’altezza e alla distanza dalle proprie pareti finestrate, toglierebbe aria e luce alle camere e alla zona piscina dell’albergo.
Contro questa sentenza, hanno proposto appelli sia la controinteressata Tresedici, sia il Comune, nei quali hanno riproposto le eccezioni preliminari respinte dalla sentenza di I grado, e ne hanno chiesto comunque la riforma nel merito, sostenendo la legittimità della normativa comunale sulle altezze e quindi dei titoli edilizi impugnati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 1756/2021), respinge sia l’appello principale sia entrambi gli appelli incidentali.