Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell'appellante B21 Investments & Consulting S.r.l contro il Comune di Camerota
Pubblicato il: 1/7/2021
Nel procedimento B21 Investments & Consulting S.r.l è stato rappresentato dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti.
La società appellante ha acquistato nel 2012 l’immobile oggetto della presente controversia composto catastalmente di vani 9,5 situato nel Comune di Camerota. In data 3 ottobre 2016, è il Comune con la nota n. 0014899 ha comunicato alla società l’avvio di un procedimento concernente gli abusi edilizi descritti nelle note trasmesse dal Comando stazione di San Giovanni a Piro del Corpo forestale dello Stato in data 8 settembre 2016 e 29 settembre 2016. Gli abusi avrebbero riguardato sia le recenti opere di ristrutturazione sia il rifacimento in ampliamento del manufatto in difformità del titolo originario.
Le controdeduzioni dell’appellante hanno precisato che l’immobile è stato realizzato in conformità della concessione n. 100/83 e che gli interventi più recenti sarebbero da configurare come attività edilizia libera. Con la successiva nota n. 0019313 del 20 dicembre 2016 il Comune ha rilevato che “l’ampliamento costituente l’unità oggetto di accertamento al gennaio 1985 non era catastalmente censito. Tale stato di rappresentazione permane sino all’anno 2012 quando viene prodotto un nuovo elaborato in cui è rappresentato l’ampliamento costituente l’unità immobiliare oggetto di accertamento…”.
Il Comune ha inoltre precisato che dalle rilevazioni aerofotogrammetriche sia della cartografia tecnica regionale sia del portale del Ministero dell’ambiente risulta che il relativo corpo di fabbrica non era esistente né nell’anno 1998, né nell’anno 2006 e che presso l’archivio comunale non era presente il fascicolo relativo alla concessione edilizia n. 100. La società appellante ha replicato evidenziando che il tecnico sottoscrittore della perizia asseverata svolta in data 1 settembre 2012 ha dichiarato di non essere in possesso dei grafici di progetto concernenti la concessione n. 100 e che “l’immobile risultava ultimato in tutte le sue parti, presentava una consistenza di vani 9,5 come evidenziato dalla misura catastale di registrazione presso l’Agenzia del territorio di Salerno”.
Con l’ordinanza impugnata in primo grado n. 0004552/2017 del 24 marzo 2017 il Comune ha poi ordinato la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. Con la sentenza appellata indicata in epigrafe il Tar ha respinto i cinque motivi dedotti dal ricorso presentato dall’odierna appellante.
Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere parzialmente accolto sotto il profilo del difetto di motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullata l’ordinanza del comune di Camerota oggetto di impugnazione. Resta ferma la facoltà del Comune di procedere ad un riesame complessivo della vicenda per giungere alla eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. L’esito del giudizio consente di compensare le spese del doppio grado.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione. Spese del doppio grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa