La Corte di cassazione rigetta il ricorso di Carlo Zauli contro l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Pubblicato il: 10/14/2021
Carlo Zauli è stato difeso da se stesso e dagli avvocati Cesare Menotto Zauli e da Fabrizio Gizzi in un ricorso contro Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, difesa da Alberto Gamberini.
Carlo Zauli, essendo creditore di Giuseppe Viscosi ed Emanuela Agrì ted essendo munito di titolo esecutivo, pignorò presso la AUSL di Ravenna il credito vantato nei confronti di quest'ultima dai propri debitori, fino alla concorrenza di 35.000 euro. 2. Dinanzi al giudice dell'esecuzione all'udienza del 19.2.2014 il creditore procedente, sul presupposto di non avere ricevuto alcuna comunicazione ex art. 547 c.p.c. da parte del terzo pignorato, chiese fissarsi l'udienza di cui all'art. 548 c.p.c., affinché quest'ultimo rendesse la dichiarazione di quantità. Il giudice fissò l'udienza del 18.6.2014. In tale udienza il terzo pignorato non comparve. Il giudice dell'esecuzione, di conseguenza : assegnò a Carlo Zauli il credito di euro 20.184,86, più le spese. 2. La AUSL di Ravenna propose opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza di assegnazione, esponendo che al momento della notifica del pignoramento aveva già adempiuto tutte le proprie obbligazioni nei confronti di Giuseppe Viscosi ed Emanuela Agrì ee che tale circostanza era stata già debitamente segnalata al creditore procedente per mezzo di una comunicazione inviata per posta elettronica certificata in data 16 ottobre 2013. Il giudice dell'esecuzione sospese in via cautelare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione. All'esito del giudizio di merito, con sentenza 27 gennaio 2017 n. 81 il Tribunale di Ravenna accolse l'opposizione. 3. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da Carlo Zauli, con ricorso fondato su otto motivi. Ha resistito la AUSL con controricorso.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso; condanna Carlo Zauli alla rifusione in favore dell'Azienda Unità Sanitaria della Romagna delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Carlo Zauli al pagamento in favore dell'Azienda Unità Sanitaria della Romagna ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 10.000, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 20 aprile 2021.