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Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile e infondato ricorso proposto in primo grado da Linde Medicale


Pubblicato il: 5/18/2021

Nel procedimento Linde Medicale s.r.l. è stata rappresentata dall’Avvocato Luigi Biamonti, dall’Avvocato Federico Mazzella e dall’Avvocato Niccolò Antonino Gallitto. L'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - Aria s.p.a. è stata rappresentata dall’Avvocato Maria Lucia Tamborino. SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati s.p.a è stata rappresentata dall’Avvocato Andrea Zanetti. Air Liquide è stata rappresentata ’Avvocato Filippo Brunetti e dall’Avvocato Alfredo Vitale, dello studio legale Chiomenti.

Linde Medicale s.r.l. (di qui in avanti, per brevità, solo Linde), odierna appellante, ha partecipato alla gara per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, divisa in nove lotti, partecipando all’affidamento dei lotti nn. 1, 6, 8 e 9 senza risultare aggiudicataria.

Le graduatorie dei singoli lotti sono le seguenti: il lotto n. 1 è stato aggiudicato al r.t.i. tra Rivoira Pharma s.r.l. e Sico s.p.a., mentre la ricorrente si è classificata terza; i lotti n. 6 e n. 8 sono stati aggiudicati al r.t.i. tra SIAD s.p.a., Sol s.p.a. e SIADHC s.p.a. e la ricorrente è giunta quarta in graduatoria; il lotto 9 è stato aggiudicato al r.t.i. tra Sol s.p.a., SIA s.p.a. e SIAD HealthCare s.p.a. e la ricorrente è giunta quarta in graduatoria.

Contro l’aggiudicazione dei lotti, avvenuta con un unico atto, la ricorrente ha proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, i seguenti motivi di ricorso.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte e in accoglimento dei primi due motivi proposti da Linde, la sentenza impugnata deve essere in parte riformata, laddove ha omesso l’esame delle censure sin qui analizzate, comuni a tutti i lotti, mentre merita conferma nella parte in cui ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro le singole aggiudicazioni per valutazioni specifiche e distinte afferenti alle offerte presentate nei singoli lotti, trattandosi di censure, esse sole sì, strumentalmente proposte all’inammissibile fine di far esaminare dal giudice, cumulativamente, atti aventi oggetti e ragioni diversi.

In conclusione, dunque, il ricorso proposto in primo grado e integrato con motivi aggiunti da Linde è in parte inammissibile, perché cumulativo in rapporto alle censure proposte contro i provvedimenti di aggiudicazione nei singoli lotti, come ha ben statuito il primo giudice, e in parte infondato nel merito, in rapporto alle censure, invece ammissibili ed esaminate in questa sede di appello, comuni a tutti i lotti.

Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità tecnica del contenzioso e l’esito in parte alterno del giudizio tra primo e secondo grado, possono essere interamente compensate tra le parti. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Linde Medicale s.r.l., lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, proposto in primo grado da Linde Medicale s.r.l.. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di Linde Medicale s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado nonché dell’appello.