Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Air Liquide per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di gas medicali e tecnici
Pubblicato il: 4/13/2021
Nel procedimento Air Liquide Sanità Service S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale dello studio Chiomenti, mentre Policlinico Riuniti - Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia è stato rappresentato dagli avvocati Simonetta Mastropieri e Loredana Papa.
Oggetto del giudizio è la “gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di gas medicali e tecnici occorrenti all’AOU Ospedali riuniti di Foggia - Lotto unico” del valore a base d’asta di 10.974.988,20 euro e di durata quadriennale, più eventuale proroga di sei mesi.
Alla gara hanno partecipato tre operatori economici: la Sico s.p.a. ha offerto un ribasso del 39,82%, la Siad s.p.a del 21,99% e la Air Liquide Sanità Service s.p.a., del 20,30%. Con determina n. 818 del 16 marzo 2020, l’appalto è stato aggiudicato alla Sico s.p.a. Il contratto è stato stipulato il 16 luglio 2020.
Avverso l’aggiudicazione è insorta dinanzi al TAR Puglia la Air Liquide Sanità Service s.p.a. (terza classificata), deducendone l’illegittimità a mezzo di quattro motivi di ricorso.
Con il primo e il secondo motivo la medesima ha contestato la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo in luogo di quello del miglior rapporto qualità/prezzo; con il terzo motivo ha censurato la procedura adottata dalla stazione appaltante per la verifica di conformità in fase di gara; con il quarto motivo ha stigmatizzato la mancata quantificazione e indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici. Il TAR ha respinto il ricorso.
Ciò chiarito, il TAR è passato all’esame del primo e del secondo motivo di ricorso.
Accertato che, nel caso di specie, sia le forniture che i servizi hanno le caratteristiche innanzi indicate, possono quindi escludersi profili di contrasto con il diritto dell’Unione, a meno che non si sostenga che, in radice, il criterio della standardizzazione o delle condizioni definite dal mercato, costituisca un utilizzo irragionevole o sproporzionato, da parte del legislatore, del margine valutativo concesso dalla direttiva.
Ritiene il Collegio che a tanto non possa giungersi, considerato, per converso, che la standardizzazione oggettiva (per via delle normative tecniche vigenti), o quella definita da naturali logiche del mercato è condizione che razionalmente e congruamente è in grado di giustificare un ricorso ad un criterio semplificante e di agevole gestione qual è quello del prezzo più basso, senza significativa incidenza sugli aspetti della qualità minima da esigere.
Da ultimo, quanto al terzo motivo d’appello, le obiezioni non superano quanto chiaramente affermato dal primo giudice. Non v’è spazio per un interesse strumentale rilevante, ove le censure, come nel caso di specie, siano dedotte dalla terza classificata ed attengano al procedimento in concreto adottato per la verifica di conformità dell’offerta dell’aggiudicataria, senza che nessuna doglianza venga al contempo in concreto indirizzata nei confronti della seconda classificata. L’appello, in conclusione, dev’essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, costituitesi in giudizio, forfettariamente liquidate in €. 2.500 oltre oneri di legge per ciascuna delle parti.