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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Giuseppe Rogantini Picco.


Pubblicato il: 8/23/2021

Giuseppe Rogantini Picco è stato rappresentato dall’avvocato Giuseppe Morbidelli, il Comune di Bagno a Ripoli è stato difeso dall’avvocato Roberto Ollari mentre TIM S.p.a. è stata assistita dagli avvocati Giuseppe de Vergottini e Simone Mazzoni.

L’appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado e l’accoglimento del ricorso (sia introduttivo che recante motivi aggiunti), in quella sede proposto, in quanto il primo giudice sarebbe incorso in errore nel considerare infondate le censure in detta sede dedotte.

l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 1583/2020), come indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, 6 dicembre 2019 n. 1667, con la quale è stato (in parte dichiarato irricevibile e, in parte) respinto il ricorso (R.g. n. 1718/2017) proposto in primo grado.

Condanna il signor Giuseppe Rogantini Picco a rifondere le spese di giudizio del grado di appello in favore del Comune di Bagno a Ripoli, della società TIM S.p.a. e dell’Enac-Ente nazionale per l’aviazione civile, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.