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Ricci Nadia vince in Cassazione in un contenzioso contro L'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 9/16/2021

Ricci Nadia è stata rappresentata dall'Avv.to Gianfranco Focherini.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 12/2015, rigettava l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso di Nadia Ricci, dipendente della predetta Agenzia, contro la rideterminazione del trattamento economico - non comprensiva dell'indennità cd. di capo team corrispostale fino al 31 dicembre 2009 - operata dall'Agenzia a seguito della richiesta di esonero dal servizio avanzata dalla Ricci ai sensi dell'art. 72, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in I. n. 133 del 2008, esonero dapprima concesso a far data dal 10luglio 2009 e poi differito al 2 gennaio 2010. Riteneva la Corte di appello che al momento dell'accoglimento della domanda di collocamento in esonero (22 maggio 2009) la Ricci esercitava effettivamente le funzioni di capo team, sicché a tale momento doveva farsi riferimento per la detta determinazione, stante il principio di affidamento della lavoratrice e la stessa lettera della norma, a nulla rilevando che l'Agenzia delle Entrate avesse, con successivo provvedimento del giugno 2009, chiesto ed ottenuto un breve differimento della data di collocamento in esonero, e ciò per esigenze dell'amministrazione stessa, differimento che non aveva comportato una revoca della precedente delibera di accoglimento dell'istanza, ma solo l'effetto di spostarne alcuni mesi in avanti la materiale esecuzione, sicché non aveva stabilito una nuova base di calcolo del trattamento dovuto. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. Nadia Ricci ha resistito con controricorso. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.