Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto dal Centro agroalimentare di Bologna per la richiesta di risarcimento danni
Pubblicato il: 9/1/2021
Nel procedimento la Società Eurofrut S.p.A. è stata rappresentata dall’avvocato Ugo Ruffolo, mentre il Centro agroalimentare di Bologna - Società consortile per azioni è stato rappresentato dall’avvocato Antonio Carullo.
Oggetto dell’odierna controversia è la richiesta di risarcimento danni che la Società Eurofrut S.p.a. (d’ora in avanti, solo la Società) asserisce di avere subito a cagione della reiterata assegnazione di un posteggio su area mercatale coperta svantaggiosa in termini di accessibilità della clientela in quanto sostanzialmente interclusa e poco appetibile per la mancanza di servizi accessori. Ciò stante che il T.A.R. per l’Emilia Romagna, adito allo scopo di vedere annullare gli atti del procedimento di individuazione della stessa a cura della Società consortile per azioni Centro Agroalimentare (d’ora in avanti, solo il Consorzio o CAAB), concessionaria del servizio di gestione del mercato all’ingrosso di prodotti agroalimentari e floricoli di via Paolo Canali del Comune di Bologna, che ne detiene la partecipazione maggioritaria, ha accolto il ricorso limitatamente alla parte demolitoria, omettendo di pronunciarsi sulla contestuale richiesta risarcitoria. Nello specifico, con la sentenza n. 369 del 4 aprile 2014 è stata annullata la deliberazione di assegnazione degli stand in quanto le motivazioni espresse nelle decisioni istruttorie della Commissione costituita allo scopo di valutare le istanze degli operatori, formalizzate nei verbali del 17 novembre 2011 e 25 novembre 2011, «non sono sufficienti a dare conto del percorso logico-argomentativo seguito […] per respingere la domanda (anzi le domande) di Eurofrut». Esse, in particolare, si palesano come meramente assertive, tautologiche ovvero fondate su presupposti dubbi, contestati, e non chiariti in giudizio, quali i costi degli spostamenti e l’impossibilità di mantenere in posizione centrale il commercio di prodotti del bosco ed agrumi, come se fossero commercializzati in esclusiva da altre ditte, ovvero infine mirate ad una sostanziale conservazione dello status quo, seppure «non prevista dal regolamento e dal bando».
La Società, premessa la ricostruzione del procedimento ad evidenza pubblica di assegnazione dei posteggi oggetto dell’odierno contenzioso, avviato con bando del 1 agosto 2011, impugna dunque la sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna n. 369 del 2014. Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.