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Carolini Cristina vince in Cassazione contro il Ministero dell'Interno


Pubblicato il: 9/15/2021

Carolini Cristina è stata rappresentata dall'Avv.to Antonio Pileggi.

Con la sentenza n. 195 pubblicata il 30.4.2013, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'illegittimità del contratto di somministrazione del 10 Luglio 2005, e delle successive proroghe, e del contratto a tempo determinato del 2 gennaio 2008, e delle successive proroghe (fino al 31.12.2011), stipulati da Carloni Cristina ed il Ministero dell'Interno ed ha condannato quest'ultimo al pagamento in favore della lavoratrice al pagamento del risarcimento del danno, liquidandolo/in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Il Tribunale ha ritenuto che nel contratto di somministrazione, e nelle correlate proroghe, non erano state indicate in modo specifico le ragioni organizzative temporanee giustificatrici del ricorso alla somministrazione di lavoro, posto che era stato fatto generico riferimento alle condizioni di cui all'art. 20 c. 4 del d.lgs. n. 276 del 2003 e che nel contratto di lavoro a tempo determinato, e nelle successive proroghe, difettava l'indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348 ter c. 3 cod.proc.civ. affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, e ha dedotto che l'appello proposto nei confronti della sentenza del Tribunale era stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., con ordinanza della Corte di Appello di Firenze, comunicata via PEC all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze il 10aprile 2015. Carloni Cristina ha resistito con controricorso.

La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

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