La Corte rigetta il ricorso presentato dal Comune di Campione D'Italia ad eccezione del settimo motivo, in favore di Guida Antonio
Pubblicato il: 9/15/2021
Il Comune Campione D'Italia è stato rappresentato dagli Avv.ti Marco Sica ed Anna Maria Corna, dello Studio Legale Trifiro' & Partners. Guida Antonio è stato rappresentato dagli Avv.ti Lombardi Anna Maria e Claudio Linzola
La Corte d'Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, ha accolto la domanda di Antonio Guida, ex dipendente del Comune di Campione d'Italia, licenziato per il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima ed ha condannato l'ente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 L. 300/1970 dalla data di risoluzione del rapporto sino a quella di compimento dell'età pensionabile. La Corte, preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, nel senso che il recesso della P.A. ai sensi dell'art. 72, co. 11, d.l. 112/2008 dovesse essere esercitato sulla base di idonea motivazione del corrispondente atto negoziale, riteneva che il Comune non avesse provato l'avvenuta adozione di un atto organizzativo generale per regolare le modalità e le condizioni dell'esercizio della facoltà di recesso e che l'atto di recesso non contenesse un'idonea motivazione, non limitata al richiamo dei soli requisiti previsti dalla legge, rispetto alle complessive esigenze datoriali. Quindi, prendendo altresì atto del maturare del limite massimo di età per l'impiego, la Corte d'Appello riteneva che fosse rituale l'insistenza del ricorrente per la corresponsione delle sole retribuzioni maturate.Il Comune di Campione d'Italia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, resistiti dal Guida con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, cui il Comune ha replicato con apposito controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ed il Pubblico Ministero ha presentato requisitoria scritta con cui ha insistito per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, all'accoglimento del settimo motivo può essere fatta seguire l'immediata decisione nel merito, da formulare reiterando la pronuncia del giudice del rinvio, salva l'integrazione con la detrazione delle entrate pensionistiche. Stante la modifica parziale della decisione, si deve decidere ex novo sulle spese dell'intero processo delle quali, stante la soccombenza pressoché totale e comunque del tutto prevalente del Comune, va disposto l'integrale rimborso a favore del Guida, nei termini di cui al dispositivo;
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la condanna del Comune di Campione d'Italia al pagamento in favore della controparte dell'indennità di cui all'art. 18 L. 300/1970 dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro sino alla data del compimento dell'età pensionabile (10.6.2014), detratta la pensione percepita, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Conferma la pronuncia sulle spese di cui alla sentenza in sede di rinvio e condanna il Comune al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.