Il Consiglio di Stato accoglie l'appello principale e respinge quello accidentale.
Pubblicato il: 9/27/2021
Day Ristoservice è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, Provincia Autonoma di Trento è stata invece difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer, Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini mentre Società Cirfood è stata assistita dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo.
Con bando pubblicato in GUUE l’11 gennaio 2019, la Provincia Autonoma di Trento (di seguito “PAT”, “Provincia” o “Stazione appaltante”) indiceva, per il tramite dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia Autonoma di Trento (di seguito “APAC”), una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. 9 marzo 2016, n. 2, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di una convenzione avente ad oggetto il “servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Sudtirol - Lotto unico”, del valore complessivo stimato di € 55.392.000,00, per la durata di 4 anni. Alla gara partecipavano tre operatori economici: la società Cirfood s.c., cooperativa italiana di ristorazione società cooperativa (di seguito “Cirfood”), aggiudicataria uscente, prima classificata, era dichiarata decaduta per aver convenzionato 985 esercizi contro i 1251 esercizi offerti in gara (con provvedimento confermato dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con sentenza del 17 dicembre 2019, n. 164); veniva poi esclusa dalla gara anche la Edenred Italia s.r.l., collocatasi al secondo posto; la procedura era quindi aggiudicata alla Day Ristoservice s.p.a. (nel prosieguo “Day Ristoservice”), classificatasi terza, la quale, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, trasmetteva alla stazione appaltante gli accordi di convenzione sottoscritti con gli esercenti che si era impegnata a convenzionare in offerta.
Con determina n. 1 del 13 febbraio 2020 la Stazione appaltante, respinte le osservazioni della società Day Ristoservice, la dichiarava quindi decaduta dall’aggiudicazione, disponendo l’incameramento della cauzione prestata e la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Si costituiva in resistenza la Provincia, sostenendo con vari argomenti la legittimità del suo operato.
Si costituiva in giudizio anche la Cirfood, la quale spiegava a sua volta ricorso incidentale, con cui censurava gli atti impugnati, per non aver rilevato ulteriori profili di invalidità rispetto a quelli posti a fondamento della decadenza dall’aggiudicazione, inficianti gli accordi di convenzionamento prodotti dall’aggiudicataria, sostenendo che anche i rimanenti esercizi convenzionati erano inidonei a dimostrare l’attivazione della rete di esercizi che la società si era impegnata a convenzionare nell’area territoriale indicata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide: a) accoglie l’appello di Day Ristoservice s.p.a. e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso principale di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati nei limiti indicati in motivazione; b) respinge l’appello incidentale.