La Corte si esprime sul ricorso di Gold's Lady S.r.l. contro il Consorzio Operatori Centro Commerciale La Romanina e Axa Assicurazioni S.p.a
Pubblicato il: 7/27/2021
Giovanni Arieta ha difeso Gold's Lady S.r.l. in un ricorso contro Consorzio Operatori Centro Commerciale La Romanina, difesa da Iolanda tarzia, e Axa Assicurazioni S.p.a, difesa da Mario Massano.
La società Gold's Lady S.r.l. ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 1219/19, del 20 febbraio 2019, della Corte di Appello di Roma, che - respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 23947/14, del 25 novembre 2014, del Tribunale di Roma - ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall'odierna ricorrente contro il Consorzio Operatori Centro Commerciale "La Romanina" (d'ora in poi, "Consorzio") e la società CMC Progetto S.r.l. (già società Mondialpol Roma S.p.a.), in relazione al furto con scasso della propria gioielleria, sito all'interno del predetto centro commerciale, avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2004. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio il predetto Consorzio e la società CMC Progetto, affinché fossero condannati al risarcimento dei danni Corte di Cassazione - copia non ufficiale conseguiti al grave inadempimento di quest'ultima - preposta ad attività di vigilanza del centro commerciale - rispetto ai propri obblighi contrattuali, attesa la scarsa diligenza e l'assoluta imperizia dei vigilanti nell'effettuare i controlli cui erano, invece, tenuti. Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti, contestata da entrambi la domanda, il Consorzio agiva in garanzia nei confronti di CMC Progetto, la quale, a propria volta, era autorizzata a chiamare in manleva le proprie compagnie di assicurazione, società Axa Assicurazioni S.p.a. e Lloyd's of LondonRappresentanza Generale per l'Italia. Queste ultime, nel costituirsi in giudizio, chiedevano, per parte propria, in via di principalità, il rigetto della domanda attorea, e in subordine - nel caso in cui fosse accertato il dolo degli agenti di Mondialpol - il rigetto della domanda di garanzia. Istruita la causa anche attraverso l'espletamento di prova testimoniale (ma non pure mediante lo svolgimento di CTU contabile), l'adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, in dichiarata applicazione del principio della "ragione più liquida", per mancata prova del pregiudizio sofferto, con decisione confermata dal giudice d'appello, che respingeva il gravame all'uopo esperito dall'attrice soccombente.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti i restanti, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio.