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INARCASSA vince in Cassazione contro Zanola Ettore


Pubblicato il: 9/15/2021

INCARCASSA è stata rappresentata dagli Avv,ti Angelo Pandolfi e Silvia Lucantoni Zanola Ettore è stato rappresentato dagli Avv.ti Emiliano Ganzarolli e Maria Grazia Sangalli.

La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, ha riconosciuto a Ettore Zanola la pensione di reversibilità a seguito della morte del suo compagno, arch. Rolando Borsato, titolare di pensione di vecchiaia anticipata corrisposta da Inarcassa. Ricordato il rilievo costituzionale della reversibilità come forma di tutela previdenziale collocata nell'alveo degli artt. 36, primo comma, e 38 Cost., che prescrivono l'adeguatezza della pensione al fine di garantire un'esistenza libera e dignitosa, la Corte territoriale ha affermato che nella pensione di reversibilità la finalità previdenziale si raccorda ad un fondamento solidaristico che permea l'istituto nelle sue applicazioni più recenti delle unioni civili in forza dell'ad 1, comma 20, L. n. 76/2016. Sempre la Corte di merito ha inoltre affermato che la reversibilità, così inquadrata, rientra nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e, quindi, dei diritti fondamentali che l'art. 2 Cost. tutela e garantisce all'interno delle formazioni sociali, nel cui novero va inclusa l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso; infatti - prosegue la Corte d'appello - rientra tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. ogni forma di comunità idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita sociale, rientrando nella nozione di vita familiare anche la relazione di stabile convivenza d'una coppia omosessuale (come altresì affermato dalla Corte EDU in sentenza Schalk e Kopf vs. Austria del 24/6/2010). Ha osservato, ancora, la Corte territoriale che l'erogazione della pensione al superstite attua, in sostanza, il permanere della solidarietà familiare oltre l'evento morte, solidarietà che anche all'interno della coppia omosessuale è necessariamente rivolta all'altro partner. i giudici d'appello hanno concluso che il diritto al trattamento di reversibilità - costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, comprese quelle omosessuali stabili, che essendo escluse dal matrimonio non hanno potuto ufficializzare la propria relazione familiare - andava riconosciuto al partner superstite in applicazione diretta dell'art. 2 Cost.; a ciò hanno aggiunto che il riconoscimento del diritto ad un trattamento omogeneo a quello dalla legge già assicurato alla coppia coniugata poteva essere operato, senza necessità di investirne la Corte Costituzionale, direttamente dal giudice comune in presenza di specifiche situazioni.

Avverso la sentenza ricorre Inarcassa con due motivi. Resiste con controricorso Ettore Zanola. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 c.p.c.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originaria domanda di Ettore Zanola. L'assenza di precedenti specifici nonché la particolarità e complessità del caso giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

 Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda di Ettore Zanola; compensa le spese dell'intero processo.