Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Unirecuperi contro il Comune di Mazzano per la gara dell'aggiudicamento dei lavori per la messa in sicurezza permanente
Pubblicato il: 1/27/2021
Nel procedimento Unirecuperi s.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Elena Pontiroli e Salvatore Alberto Romano. Il Comune di Mazzano è stata rappresentato dall'avvocato Mauro Ballerini, mentre Ambienthesis s.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo.
Con determinazione del responsabile dell’Ufficio intercomunale lavori pubblici e servizi comunali n. 36 del 22 gennaio 2020, il Comune di Mazzano aggiudicava al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Ambienthesis s.p.a. e Colombo Severo & C. s.r.l. l’appalto di lavori per la messa in sicurezza permanente e la bonifica della ex discarica di Ciliverghe, lotto 1B, con
opzione per il lotto 2.
La gara, svolta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, prevedeva l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in particolare, il Rti aggiudicatario aveva offerto un ribasso sulla piattaforma Sintel pari al 17,173%, per un importo
contrattuale di euro 3.398.907,45 per il lotto 1B, di cui euro 3.338.366,79 per lavori ed euro 60.540,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa; aveva inoltre assunto l’impegno ad eseguire con lo stesso sconto anche il lotto 2 opzionale, per un importo pari ad euro 455.743,19, di cui € 438.281,89 per lavori ed euro 17.461,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
Avverso l’aggiudicazione della gara e gli atti connessi Unirecuperi s.r.l. proponeva ricorso, censurando l’offerta del raggruppamento aggiudicatario.
realtà, non vi sono elementi sufficienti a contraddire il presupposto che il raggruppamento facente capo ad Ambienthesis s.p.a. intendesse effettivamente fornire alla stazione la miglioria su cui si verte, dal momento che ne aveva computato i costi in sede di offerta e dimostrata la sostenibilità in fase di verifica di anomalia, alla luce di una specifica analisi dei prezzi: aspetto, quest’ultimo, che varrebbe ad escludere la violazione dell’art. 83 cit.
Il mancato accoglimento dei precedenti motivi di gravame comporta altresì la reiezione delle domande risarcitorie avanzate dall’appellante, di cui alle pp. 31 ss. dell’atto di appello.
Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Mazzano e di Ambienthesis s.p.a., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) complessivi per ciascuno di essi, oltre Iva e Cpa se dovute.