Il Ministero dell'Istruzione vince in cassazione contro Genise Silvio
Pubblicato il: 9/15/2021
Genise Silvio è stato rappresentato dagli Avv.ti Saverio Menniti ed Antonio Torchia.
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 747/2014, decidendo sull'impugnazione proposta da Silvio Genise nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca oltre che dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, confermava la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda del Genise, direttore generale dei servizi amministrativi presso l'Istituto Tecnico Industriale di Cosenza "A. Monaco", intesa ad ottenere il riconoscimento (giusta domanda dell'1/12/2005) del diritto a permanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età. Riteneva la Corte territoriale che in nessuno degli atti richiamati dall'appellante fosse individuabile un'autorizzazione alla permanenza in servizio del Genise, trattandosi di atti da cui, al contrario, si evinceva che la procedura autorizzatoria era ancora in itinere. Escludeva che, a fronte dell'istanza del Genise dell'1/12/2005, potesse configurarsi un decorso temporale rilevante ai fini della disciplina del silenzio-assenso, non venendo in considerazione atti amministrativi in senso stretto, ma solo atti di gestione del rapporto di lavoro con conseguente inapplicabilità della I. n. 241/1990. Per la cassazione della sentenza Silvio Genise ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria hanno depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. 6. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto

