Il Consiglio di Stato respinge gli appelli.
Pubblicato il: 4/12/2021
Virginia Robes è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Francesco Volpe, il Comune di Bari dall'avvocato Chiara Lonero Baldassarra, Daniele Aprile dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Andrea Nencha e Anna Angela Leonia Losito dall'avvocato Giuseppe Cozzi.
Con il primo degli appelli di cui in epigrafe l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 835 del 2017 del Tar Bari, di rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte, avverso il silenzio dell’amministrazione comunale per l'omessa conclusione del procedimento amministrativo avviato per l'annullamento di atti di concessione edilizia in sanatoria (n. 1368/98 e n. 1369/98 pratica n. 2975 del 20.10.1998, n. 2080/99 pratica n.2976 del 12.07.1999, n.809/99 pratica n. 5084 del 05.07.1999, n.808/99 pratica n. 5082 del 05.07.1999) a seguito dell'accertamento della trasformazione urbanistica dei suoli e conseguente lottizzazione abusiva, avviato con ordinanza 2012/130/00004, nonché per la condanna del Comune di Bari a provvedere all'assunzione delle definitive determinazioni sul procedimento avviato nel lontano 2012, a mezzo archiviazione dell'avviato procedimento, e per il risarcimento dei danni; con motivi aggiunti il ricorso era stato poi esteso avverso l’ordinanza n. 2015/00740 - 2015/130/00263 datata 29 giugno 2015, recante annullamento tutorio delle concessioni edilizie in sanatoria, l’ordinanza n. 2016/00927740 - 2016/130/00263 datata 30 giugno 2016, recante ingiunzione di demolizione di interventi asseritamente abusivi a cagione dell'annullamento tutorio.
Con il secondo appello di cui in epigrafe parte appellante impugnava la sentenza n. 836 del 2017 dello stesso Tar Bari, di rigetto del ricorso proposto avverso i seguenti atti: ordinanza n. 2012/2004 – 2012/130/00014 recante ingiunzione di demolizione di opere abusive; ordinanza di sospensione lavori n. 2011/00651 – 2011/130/00124; ordinanza del 29 giugno 2015 n. 2015/00740- 2015/130/00263 con la quale il Comune di Bari ha in via definitiva annullato in autotutela le concessioni in sanatoria n. 1368 e 1368/98; ordinanza di demolizione n. 2016/00927 – 2016/130/00265.
Con il terzo appello di cui in epigrafe parte appellante impugnava la sentenza n. 837 del 2017, di rigetto dei ricorsi proposti avverso i seguenti atti: ordinanza n. 2012/00043 recante ordine di demolizione di opere abusive e contestuale ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di euro 516,00, motivata sia con riferimento al procedimento di annullamento delle concessioni in sanatoria nn. 1368 e 1369/98 per accertata lottizzazione abusiva, sia con riferimento alla realizzazione di opere edili (oggetto di s.c.i.a. n. 384/11); ordinanza di demolizione n. 2016/00927 unitamente all’O.D. n. 2015/00740 recante annullamento (tra le altre) della concessione edilizia in sanatoria n. 1369/98 (relativa all’unità abitativa acquistata nel 2009 da Robes Virginia) sul presupposto dell’accertamento di lottizzazione abusiva.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna le parti appellanti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 9.000,00 (novemila/00), oltre accessori dovuti per legge, nonché alle spese di verificazione, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.