La Corte si esprime a favore di Axa MPS Assicurazioni Danni S.p.a ottendendo il risarcimento dei danni patrimoniali
Pubblicato il: 10/15/2021
Nel procedimento Amato Ida è stata rappresentata dall'Avv.to Enrico Maria Mormino mentre la società Axa MPS Assicurazioni Danni S.p.a. è stata difesa dall'Avv.to Claudio Scognamiglio.
Ida Amato agì per il risarcimento dei danni che assumeva di avere patito, quale socia accomandante della Assiservices s.a.s., a causa della illegittima revoca del mandato di agenzia già conferito all'anzidetta società dalla Ticino s.p.a. (revoca effettuata il 21.9.1989).
Dedusse che l'illegittimità della revoca era stata accertata, nel giudizio promosso dalla Assiservices contro la Ticino, con sentenza emessa il 3.12.2002 dalla Corte di Appello di Roma, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12768 del 20.5.2008.
Tanto premesso, convenne in giudizio la Axa MPS Assicurazioni Danni s.p.a. (già Ticino s.p.a.) chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali (per non aver percepito il 50% degli utili della società dal 21.9.89 al 20.5.95) e di quelli non patrimoniali conseguiti all'illegittima revoca del mandato alla Assiservices.
Ha proposto ricorso per cassazione la Amato, affidandosi a cinque motivi; ha resistito, con controricorso, la AXA MPS Assicurazioni Danni s.p.a.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.