La Corte accoglie il ricorso di Clinic Center S.p.A rinviando a giudizio il contenzioso contro Trinchillo Giacomo , Oraeona Rosa e Artiola Lucia
Pubblicato il: 9/11/2021
Clinic Center S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Lucio Giacomardo. Trinchiello Rosa è stata rappresentata dall'Avv.to Raffaele Ferrara. Orabona Rosa è stata rappresentata dall'Avv.to Vittorio Angiolini Artiola Lucia è stata rappresentata dall'avv.to Amos Andreoni
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 12/4/2017, in riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da Giacomo Trinchillo, Rosa Orabona e Lucia Artiola nei confronti della s.p.a. Clinic Center, volta a conseguirne la condanna al pagamento della cd. indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto collettivo Case di Cura Private, per il periodo 1/1/2006-31/8/2010. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale osservava che in data 31/1/2013, presso la sede della Regione Campania, era stato sottoscritto un verbale fra l'AIOP (Associazione Italiana Ospedaliera Privata) -pur riconoscendo che la corresponsione della una tantum a copertura degli arretrati contrattuali rappresentava un diritto inderogabile dei lavoratori - affermava che le Case di cura associate erano ancora tenute a procrastinarne la quantificazione e l'erogazione, a causa della crisi economico-finanziaria in cui versava il settore. Le parti sociali, nella opinione della Corte, avevano riconosciuto l'an del diritto dei lavoratori definendolo come inderogabile, ma avevano sottoposto a condizione il "quando" della sua esecuzione, costituita da un evento futuro (superamento della crisi) ed incerto (in quanto soggetto a preliminare valutazione del debitore). Detta condizione era definita dai giudici del gravame come meramente potestativa, il diritto dei lavoratori al pagamento dell'emolumento essendo stato subordinato alla manifestazione della volontà del debitore di individuare il come e il quando dell'adempimento della obbligazione; quale corollario delle esposte premesse discendeva l'effetto della nullità della condizione apposta al negozio, il giudice del gravame deduceva che la mancata corresponsione della indennità di vacanza contrattuale arrecava un vulnus al principio sancito dall'art.36 Cost. ledendo il diritto alla retribuzione minima contrattuale. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Clinic Center sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso le parti intimate. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Non ricorrendo i presupposti per la trattazione in sede camerale, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la decisione in pubblica udienza.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.