Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il terzo motivo d’appello, respinge il quarto, il quinto ed il sesto motivo d’appello proposti dal sig. Mario Gaeta
Pubblicato il: 7/6/2021
Nel procedimento la Regione Campania è stata rappresentata dall'avvocato Angelo Marzocchella. L’Ente Autonomo Volturno è stato rappresentato dall'avvocato Barbara Del Duca. Il Consorzio San Giorgio Volla Due è stato dall'avvocato Francesco Migliarotti. Il il Comune di Pompei è stato rappresentato dall'avvocato Antonio Messina.
Il sig. Mario Gaeta, proprietario di terreni situati nel Comune di Pompei, catastalmente identificati al foglio 10, particelle n. 482, n. 581 (ex 523), n. 579 (ex 525), n. 491, n. 547 (ex 452), n. 89, nonché al foglio 11, particelle n. 321 e n. 677, propose nell’anno 2013, innanzi al Tar per la Campania, un ricorso (n.r.g. 6139/2013) per l’ottemperanza della sentenza del medesimo Tar n. 4886/2011 - confermata da questa Sezione con sentenza n. 4229/2013 - che, previo annullamento degli atti della relativa procedura espropriativa, aveva condannato la Regione Campania ed il concessionario Consorzio Ferroviario San Giorgio Volla Due a determinarsi in ordine all’adozione del provvedimento acquisitivo ex articolo 42-bis d.p.r. n. 327/2001, in relazione ai terreni di proprietà del ricorrente, originariamente occupati per la realizzazione del progetto di completamento del raddoppio della linea ferroviaria Torre Annunziata-Castellammare.
Nel ricorso per ottemperanza il sig. Gaeta aveva manifestato il proprio “rilevante interesse” a che le amministrazioni “procedano all’adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis T.U. 327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto al sig. Gaeta per la perdita della proprietà dei beni […]” (pag. 6 del ricorso in ottemperanza).
Il Tar per la Campania con la sentenza n. 2901/2014 (non impugnata): ha dichiarato nulla l’ordinanza regionale n. 1274 del 2012 (di riapprovazione del progetto dell’opera e di dichiarazione di pubblica utilità) per violazione del giudicato, in quanto l’amministrazione regionale, pur ritenendo insussistenti i presupposti per l’emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, non aveva restituito l’area al ricorrente;
Infondato e da respingere è, altresì, il sesto motivo d’appello, avendo correttamente il Tar dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 44 d.p.r. n. 327/2001, non essendo ricompreso nel decisum di cui viene chiesta l’ottemperanza.
Infatti, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario su tale voce indennitaria, il Collegio precisa che tale somma di denaro – dovuta qualora dalla esecuzione di un’opera pubblica discenda una servitù o venga prodotta una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà – fuoriesce dal perimetro delle voci indennitarie di cui all’articolo 42-bis, comma 3, d.p.r. n. 327/2001 e necessita, pertanto, di una domanda autonoma da far valere in sede cognitoria.
In definitiva il terzo motivo d’appello deve essere dichiarato inammissibile, il quarto, il quinto ed il sesto motivo d’appello devono essere respinti e devono essere disposti gli incombenti istruttori sopra indicati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 7016/2020, come in epigrafe proposto: dichiara inammissibile il terzo motivo d’appello; respinge il quarto, il quinto ed il sesto motivo d’appello; dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.