Il Consiglio di Stato respinge il ricorso degli appellanti.
Pubblicato il: 2/2/2021
Daniele Straniero e Maria Grazia Antonini sono stati rappresentati nel contenzioso dagli avvocati Antonino Galletti e Luigia Carla Germani mentre Vodafone Italia S.p.a. è stata difesa dagli avvocati Marco Sica e Paolo Borghi.
Con ricorso n. 41 del 2012, proposto innanzi al T.a.r. per il Piemonte, i signori Maria Grazia Antonini e Daniele Straniero avevano chiesto l’annullamento dell’autorizzazione, rilasciata dal Comune di Agrate Conturbia alla società Vodafone Omnitel B.V. alla installazione, nei pressi della propria abitazione, di un impianto per teleradiocomunicazioni costituito da un basamento in cemento armato di circa 40 mq., una torre di circa 30 metri ed antenne aventi circa 3-4 metri di altezza, il tutto completato da fari per l’illuminazione, impianto di condizionamento per il raffreddamento delle centraline, recinzione metallica ed altri accessori. A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti avevano articolato varie censure tra le quali il contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica, la mancata considerazione della rilevanza ambientale dei luoghi, la mancanza di valutazione ambientale e la superfluità dell’impianto in considerazione della presenza di un altro nei pressi dello stesso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2328/2014), lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore della società Vodafone Italia S.p.a., delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%) se dovuti.