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La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dal Gruppo Alfano S.p.a. e Alfano Costruzioni S.r.l. contro il lavoratore Consonni Massimo


Pubblicato il: 4/14/2021

Nel procedimento la società Gruppo Alfano S.p.a. è stata difesa dagli Avv.ti Salvatore Trifirò e Stefano Trifirò mentre Consonni Massimo è stato difeso dagli Avv.ti Paolo Perrucco, Ferdinando Felice Perone e Andrea Bordone.

Con sentenza 28 aprile 2016, la Corte d'appello di Milano condannava Gruppo Alfano s.p.a., in solido con Alfano Costruzioni s.r.I., al risarcimento del danno pari all'indennità prevista dall'art. 18 I. 300/1970, commisurata alle retribuzioni globali di fatto (Euro 5.359,75 mensili), in favore di Massimo Consonni, dal licenziamento intimatogli dalla prima società per giustificato motivo oggettivo il 19 aprile 2011 alla data dell'opzione esercitata: in accoglimento parziale dell'appello incidentale del lavoratore e rigetto del principale delle due società avverso la sentenza di primo grado, così parzialmente riformata, che aveva ritenuto che esse costituissero un unico centro di imputazione, l'inesistenza di un giustificato motivo di licenziamento e condannato solo Gruppo Alfano s.p.a. alla reintegrazione del lavoratore, oltre che al risarcimento del danno in suo favore nella misura suindicata, rigettandone invece le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive dal 1997 (epoca di instaurazione del rapporto tra le parti come collaborazione coordinata e continuativa, formalizzato con l'assunzione da Alfano Costruzioni s.r.l. il 10 febbraio 2009, ritenuto in realtà di subordinazione).

Con atto notificato il 25 ottobre 2016, le due società ricorrevano per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.