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Il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Società Immogesta contro il Comune di Ventimiglia


Pubblicato il: 7/19/2021

Lo Studio legale Gerbi-Massa ha assistito Società Immogesta nei ricorsi contro il Comune di Ventimiglia, difeso dagli avvocati Giovanni Bormioli e Giovanni Corbyons.

Il Comune di Ventimiglia, con provvedimento del 15.2.2017, ha annullato e disposto la decadenza parziale del permesso di costruire che era stato rilasciato il 27.7.2005 alla società Immogesta s.r.l., a seguito della variante semplificata parziale al PRG approvata nel 2003 ai sensi dell’art. 18 della l.r. 9/1999, avente ad oggetto la realizzazione di un complesso industriale, formato da due capannoni, per produzione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti in località Bevera.
L’atto del 2017 è stato motivato dal Comune sul rilievo che i lavori a suo tempo assentiti non sarebbero stati eseguiti nel termine previsto di tre anni dal loro avvio, da intendersi scaduto il 28.7.2008, che sarebbero difformi dal progetto assentito, recando variazioni essenziali mai assentite, che non sarebbero stati pagati per intero gli oneri di urbanizzazione e infine che non sarebbe stato adempiuto l’obbligo di cessione assunto con l’atto unilaterale del 4.4.2002.
Al provvedimento del 15.2.2017 ha fatto poi seguito l’ordine di demolizione adottato dal Comune con atto del 10.10.2017 e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Proposti due distinti ricorsi, dalla Immogesta, avverso sia, da un lato, l’annullamento e la decadenza che, dall’altro, la demolizione e la sanzione pecuniaria, nonché avverso il rigetto della comunicazione di fine lavori e della sanatoria a mezzo Scia che li hanno accompagnati, deducendo numerosi vizi di illegittimità, il Tar con le sentenze n. 607/2019 e n. 608/2019 ha respinto l’impugnazione avverso la demolizione e la sanzione pecuniaria e ha dichiarato improcedibile quella nei confronti dell’annullamento, respingendo quella nei confronti della decadenza parziale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, li respinge entrambi.
Condanna la Immogesta s.r.l. al pagamento delle spese del presente grado in favore del comune di Ventimiglia, liquidate complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre accessori di legge.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, li respinge entrambi. Condanna la Immogesta s.r.l. al pagamento delle spese del presente grado in favore del comune di Ventimiglia, liquidate complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre accessori di legge.