La Corte accoglie parzialmente il ricorso del lavoratore D'Orsa Andrea Angelo Ottavo contro Poste Italiane S.p.a.
Pubblicato il: 4/14/2021
Nel procedimento D'Orsa Andrea Angelo Ottavo è stato rappresentato dall'Avv.to Claudio Rizzo mentre Poste Italiane S.p.a. è stata difesa dall'Avv.to Luigi Fiorillo.
Con sentenza 18 aprile 2016, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. dalla sentenza della Corte di Cassazione 4 agosto 2014, n. 17584, dichiarava la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro tra Andrea Angelo Ottavo D'Orsa e Poste Italiane s.p.a. successivamente al 16 marzo 1997 e condannava la società al risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto pari a £ 9.534.990 (Euro 4.924,41) in favore del proprio già dirigente, dal 14 dicembre 2000 (data di introduzione del giudizio di primo grado) alla data del pensionamento.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso principale (di omessa pronuncia sulla subordinata domanda di ripristino del rapporto di lavoro per violazione della clausola prevista dall'art. 22 CCNL 11 agosto 1994 per i dirigenti di Poste Italiane S.p.A. e di conseguente risarcimento del danno), la Corte regolatrice aveva infatti annullato in parte qua la sentenza non definitiva n. 2684/08 della Corte d'appello di Roma, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso e dichiarato il diritto del dipendente al risarcimento dei danni derivanti dall'applicazione della clausola contrattuale nulla (liquidati dalla stessa Corte, con sentenza definitiva n. 5631/05, nella somma di Euro 95.837,46, con la condanna della società al relativo pagamento, oltre accessori di legge).
Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui Poste Italiane s.p.a. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale, parimenti con tre motivi, cui il primo replicava con controricorso.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, inammissibile il primo; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.