La Corte accoglie il ricorso di Clinic Center S.p.A rinviando a giudizio il contenzioso contro De Simone Diana, Monte Elvira, D'andrea Giovanni, Apolito Carmine ed Esposito Mario
Pubblicato il: 9/11/2021
Clinic S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Lucio Giacomardo De Simone Diana, Monte Elvira, D'andrea Giovanni, Apolito Carmine ed Esposito Mario sono stati rappresentati dall'Avv.to Raffaele Ferrara
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 9/12/2019, in riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da Diana De Simone, Elvira Monte, Giovanni D'Andrea, Carmine Apolito, Mario Esposito nei confronti della s.p.a. Clinic Center, volta a conseguirne la condanna al pagamento della cd. indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto collettivo Case di Cura Private, per il periodo 1/1/2006-31/8/2010. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte territoriale osservava che in data 31/1/2013 presso la sede della Regione Campania, era stato sottoscritto un verbale fra l'AIOP (Associazione Italiana Ospedaliera Privata) e le 00.SS nel quale l'associazione - pur riconoscendo che la corresponsione della una tantum a copertura degli arretrati contrattuali rappresentava un diritto inderogabile dei lavoratori - affermava che le Case di cura associate erano ancora tenute a procrastinarne la quantificazione e l'erogazione, a causa della crisi economico-finanziaria in cui versava il settore. Le parti sociali, nella opinione della Corte, avevano riconosciuto l'an del diritto dei lavoratori definendolo come inderogabile, ma avevano sottoposto a condizione il "quando" della sua esecuzione, costituita da un evento futuro (superamento della crisi) e incerto (in quanto soggetto a preliminare valutazione del debitore). Detta condizione era definita dai giudici del gravame come meramente potestativa, il diritto dei lavoratori al pagamento dell'emolumento essendo stato subordinato alla manifestazione della volontà del debitore di individuare il come e il quando dell'adempimento della obbligazione; quale corollario delle esposte premesse, discendeva coerente, l'effetto della nullità della condizione apposta al negozio. Il giudice del gravame, provvedeva, quindi, in applicazione del paradigma normativo, alla liquidazione dell'indennità rivendicata dai lavoratori facéndo applicazione dei nuovi minimi tabellari previsti in sede pattizia per il biennio economico 2006-2007. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.