Il Consiglio di Stato rigetta il ricordo di Omnia Servitia s.r.l
Pubblicato il: 5/31/2021
Omnia Servitia s.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Stefano Viti, R.F.I. s.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dall'avvocato Giovanni Moscarini mentre Centro Meridionale Costruzioni s.r.l. (C.M.C.) dall'avvocato Vittoria Silvestre.
Con bando di gara pubblicato in G.U.U.E. il 28 settembre 2016 e in G.U.R.I. il 12 ottobre 2016, la R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito “RFI”) indiceva una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’esecuzione di “lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, non interferenti con l’esercizio ferroviario, nonché le attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e degli impianti trasloelevatori”, suddivisa in quindici lotti, del valore complessivo massimo di € 343.470.000,00, con la precisazione che “l’importo contrattuale oggetto della presente procedura di gara sarà affidato attraverso contratti applicativi di un accordo quadro”, avente durata di 24 mesi e rinnovabile di un anno. Alla gara per l’affidamento del lotto in questione partecipavano, tra le altre, la società Omnia Servitia s.r.l. (“Omnia”) e il costituendo raggruppamento di imprese con mandataria la C.M.C.- Centro Meridionale Costruzioni s.r.l. (di seguito “C.M.C.”): quest’ultimo, avendo dichiarato erroneamente, nella domanda di partecipazione alla gara in tutti i lotti per cui aveva presentato la propria offerta, di possedere un PSF di 20 (in luogo di quello effettivamente riportato nella prequalificazione di 37) ed ottenuto quindi il corrispondente punteggio, pari a zero, prescritto dalla lex specialis, formulava alla Stazione appaltante istanza di rettifica per errore materiale e conseguente revisione del punteggio attribuito alla sua offerta.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.