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Il Consiglio di Stato respinge l'appello del Codacons riguardo la manifestazione “Eletto prodotto dell’anno”


Pubblicato il: 4/28/2021

Lo Studio Legale Rienzi ha assistito il Codacons nel ricorso contro l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti di Marketing e Innovazione Italia s.r.l.

I fatti rilevanti, ai fini del decidere, possono essere così riassunti: dal 2005, la società Marketing e Innovazione Italia s.r.l. (di seguito: la Società) ha organizzato l’edizione italiana della manifestazione “Eletto prodotto dell’anno”, un premio internazionale diffuso in 35 paesi; scopo dichiarato dell’iniziativa è quello di valorizzare l’innovazione dei prodotti (ad esclusione degli alcolici con gradazione pari o superiore a 10 e del tabacco) lanciati sul mercato italiano ed inseriti nel circuito della grande distribuzione organizzata, premiando quelli più innovativi, ossia che rispondono in modo nuovo alle esigenze del consumatore; i prodotti iscritti alla competizione sono suddivisi in categorie merceologiche definite sulla base della classificazione Nielsen (azienda leader nelle ricerche di mercato) e sottoposti ad un giudizio di ammissibilità (affidato ad un apposito Comitato di Controllo costituito da esperti del mondo del accademico, del marketing e del giornalismo) volto a rilevare se i prodotti siano stati effettivamente immessi nella grande distribuzione organizzata da meno di un anno e se soddisfino il criterio della novità; i prodotti così ammessi concorrono in vista della proclamazione dei vincitori, uno per ogni singola categoria, individuati in base ai punteggi attribuiti da un panel composto da 12000 consumatori rappresentativi della popolazione italiana fra i 15 ed i 65 anni, chiamati a valutarne l’attrattività e il valore d’uso; in caso di vittoria, i produttori dei prodotti eletti (che, se ammessi, corrispondono alla Società un contributo di partecipazione pari ad € 2.500, elevato a € 4.500 per le imprese con più di 250 dipendenti e con un fatturato annuo superiore ai cinquanta milioni di euro) acquisiscono il diritto di utilizzare, per il periodo di un anno, il marchio “Eletto prodotto dell’Anno”, verso il pagamento della somma, forfettaria, di € 12.500 (elevato a € 17.500 per imprese con più di 250 dipendenti ed oltre cinquanta milioni di euro di fatturato annuo); il Codacons, con esposto in data 2 aprile 2013, segnalava all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: l’Autorità) che: l’intera manifestazione avrebbe costituito una pratica commerciale scorretta per orientare in maniera ingannevole i consumatori verso determinati prodotti, scelti peraltro non già tra tutti quelli posti in commercio, bensì soltanto tra quelli iscritti ed ammessi; il conseguimento del titolo “Eletto prodotto dell’anno” costituirebbe il ritorno di un mero investimento effettuato dalle aziende della grande distribuzione quantificato nella somma richiesta dalla Società, a titolo di contributo per le spese di organizzazione della manifestazione, suscettibile di ingenerare nei consumatori un falso affidamento nel marchio in questione; va precisato che l’Autorità, in relazione alle precedenti edizioni della medesima manifestazione, aveva già ritenuto (con le note n. 25408 e n. 46830, rispettivamente del 13 aprile e 31 agosto 2011) insussistenti analoghi profili di lamentata scorrettezza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3739 del 2018, lo respinge.