La Corte rigetta il ricorso della Banca Credito Cooperativo di Costenaso in un contentioso con Frenna Giuseppe
Pubblicato il: 10/10/2021
La Banca Credito Cooperativo è stata rappresentata dall'Avv.to Luigi Montuschi. Frenna Giuseppe è stato rappresentato dallAvv.to Fabio Bennetti
Con sentenza n. 580 depositata il 31/8/2016 la Corte di appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda della Banca di Credito Cooperativo di Castenaso di condanna del dott. Giuseppe Frenna, Direttore della filiale di Funo Bentivoglio, per responsabilità contrattuale assunta nella complessa operazione di finanziamento della compravendita immobiliare stipulata tra Farini 37 s.r.l. e la società Immobiliare Delta s.r.l. 2. La Corte ha, dapprima, riassunto i fatti come esposti dalla Banca: il 26/4/2005 il Cda della Banca aveva deliberato a favore della Farini 37 un'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca di euro 2.800.000,00 e un prefinanziamento di euro 1.500.000.00, prefinanziamento concesso per chiudere una precedente esposizione esistente a carico dell'Immobiliare Delta presso la Banca Antonveneta (di circa 400.000,00 euro) e per anticipare le prime spese di costruzione di 14 appartamenti da parte dell'acquirente Farini 37 (mentre il mutuo di euro 2.800.000,00 doveva servire per estinguere il prefinanziamento e consentire il saldo del prezzo di acquisto dell'immobile); il 23/5/2005 il dott. Frenna presenziava, in nome e per conto della Banca, alla stipula dell'apertura di credito garantito da ipoteca, e presenziava inoltre alla vendita, nell'ambito della quale fu conferito dalle parti stipulanti (Farmi 37 e Immobiliare Delta) un mandato irrevocabile ad eseguire i bonifici ricevuti dalla Farini 37 in parte alla Banca Antonveneta (per l'estinzione del debito della Immobiliare Delta al fine di consentire la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile oggetto di compravendita e consentire al Credito Cooperativo l'iscrizione di un'ipoteca di primo grado); il dott. Frenna non ha provveduto a informare la Banca del mandato ricevuto né ha provveduto ad eseguire due bonifici, così consentendo alla Farini 37 l'utilizzo per altri fini delle somme confluite sul conto corrente; il dott. Frenna, messo di fronte alle sue responsabilità, rassegnò le dimissioni il 29/9/2005; per evitare la risoluzione della compravendita, la Banca non ha fornito alcuna prova del vincolo di destinazione del prefinanziamento (di euro 1.500.000,00) all'estinzione del debito dell'Immobiliare Delta verso la Banca Antonveneta ai fini della cancellazione della relativa ipoteca. La Corte territoriale ha pertanto concluso che la Banca non aveva provato l'inadempimento del dott. Frenna così come contestato allo stesso, Pur non essendo stato configurato il concorso di una condotta illegittima da parte dei vertici della Banca, la Corte territoriale ha rilevato la carenza di allegazioni e prove specifiche sulla concreta efficacia causale del segmento di condotta eventualmente imputabile al dott. Frenna rispetto al preteso danno subito dalla Banca.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.