Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Strada dei Parchi
Pubblicato il: 4/8/2021
Nel procedimento Strada dei Parchi S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Arturo Cancrini, Vincenzo Fortunato, Sara Di Cunzolo.
In data 18 febbraio 2019, l’Autorità di regolazione dei trasporti (“ART”) ha adottato la delibera n. 16/2019 che ha disposto l’avvio del procedimento di definizione di un nuovo sistema tariffario di pedaggio da applicare alle società concessionarie autostradali, ai sensi dell’art. 37 del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 16, del d.-l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Tale procedimento riguardava i sistemi tariffari dei pedaggi riferiti alle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 109 del 2018, tra le quali è compresa quella dell’odierna appellante, Strada dei Parchi s.p.a. (inserita infatti nell’allegato A alla delibera che individuava tutte le concessionarie destinatarie delle misure regolatorie).
All’esito del procedimento, nel corso del quale si è svolta una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio adottato dalle concessionarie (alla quale ha partecipato anche Strada dei Parchi), l’Autorità ha emanato la delibera n. 66/2019 (“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2019 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione Unica ANAS S.p.A. – Strada dei Parchi S.p.A.”) che ha concluso il procedimento di approvazione del nuovo sistema tariffario di pedaggio con specifico riferimento alla società ricorrente.
La società ha quindi proposto un autonomo ricorso, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., per l’annullamento delle note summenzionate, nella parte in cui hanno consentito un accesso solo parziale, chiedendo al contempo l’accesso a tutti i documenti amministrativi già domandati con l’istanza di accesso dell’8 agosto 2019, rilevando che le opposte ragioni di riservatezza dei dati dei terzi sarebbero dovute recedere nel bilanciamento con le esigenze difensive cui era preordinata la richiesta di accesso e che comunque l’ART avrebbe potuto comunicare i dati richiesti oscurando i nomi dei concessionari cui si riferivano.
Con la sentenza appellata, indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto l’istanza, ritenendo legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dall’ART.
La società ha quindi proposto un autonomo ricorso, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., per l’annullamento delle note summenzionate, nella parte in cui hanno consentito un accesso solo parziale, chiedendo al contempo l’accesso a tutti i documenti amministrativi già domandati con l’istanza di accesso dell’8 agosto 2019, rilevando che le opposte ragioni di riservatezza dei dati dei terzi sarebbero dovute recedere nel bilanciamento con le esigenze difensive cui era preordinata la richiesta di accesso e che comunque l’ART avrebbe potuto comunicare i dati richiesti oscurando i nomi dei concessionari cui si riferivano.
Con la sentenza appellata, indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto l’istanza, ritenendo legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dall’ART.
Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ordina all’Autorità di Regolazione dei Trasporti l’ostensione in favore della società Strada dei Parchi s.p.a. dei dati storici comunicati dai concessionari, raccolti nella banca dati e utilizzati dall’Autorità ai fini della determinazione dell’indicatore di produttività X nel procedimento avviato con delibera n. 16/2019, secondo le modalità specificate in motivazione.