Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte si esprime sul ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. contro l'Organismo di Composizione della Crisi


Pubblicato il: 7/29/2021

Francesco Ferroni ha difeso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. su un ricorso contro l'Organismo di Composizione della Crisi, difeso da Igor Valas e Benedetta Della Salda.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d'ora in avanti, semplicemente, Banca) ricorre per cassazione, con un motivo, avverso il
decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 5 gennaio 2018, n. 31, reiettivo del reclamo dalla stessa promosso, ex art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, contro il decreto di omologazione dell'accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento emesso dal medesimo tribunale, in composizione monocratica, il 23 marzo 2017, su istanza di Daniele Dallari.

Resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., l'Organismo di Composizione della Crisi, nella procedura di sovraindebitamento promossa da Dallari Daniele (per il prosieguo, breviter,
0.C.C.), in persona della dott.ssa Claudia Catellani, eccependo, pregiudizialmente, di essere sfornito di qualsivoglia legittimazione passiva ad litem, propria o esclusiva, con conseguente inammissibilità dell'avverso
ricorso perché non notificato al Dallari, unico legittimato a riceverlo.
1.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quel tribunale ritenne che: i) la Banca «aveva contestato la legittimità e la convenienza
dell'accordo già all'udienza del 12.1.2017, sicché il mancato deposito di ulteriori contestazioni nel termine di dieci giorni assegnato dal tribunale
monocratico ai sensi dell'art.12, comma 1, della legge n. 3 del 2012, non configurava l'ipotesi di decadenza prospettata dalla parte resistente»; li) ad ogni modo, «la possibilità per il giudice di accertare l'esistenza di atti fraudolenti dopo l'adunanza dei creditori e a prescindere dai risultati devoto, [..], si giustifica in relazione della necessità di evitare l'abuso dello strumento dell'accordo a detrimento del principio, di natura senz'altro imperativa, della par condicio creditorum»; iii) «l'acquisto, ad opera di terzi,
delle quote di pertinenza del signor Dallari degli immobili conferiti in trust per un corrispettivo di entità corrispondente al valore di mercato dei beni in base al prudente apprezzamento dell'O.C.C., non costituiva un espediente
volto a sottrarre risorse ai creditori, ma rappresentava per i beneficiari dell'accordo una circostanza neutra sotto il profilo giuridico ed economico, dando luogo ad una anticipazione della vendita destinata a sortire risultati
identici a quelli attesi dalle procedure ordinarie, se non addirittura superiori, a causa dell'assenza delle spese di pubblicità altrimenti dovute ed all'ormai cronica crisi del mercato immobiliare»; iv) «nella stessa ottica, l'azzeramento di oneri e rischi derivanti dalla vendita competitiva rende
preferibile l'accordo omologato rispetto all'alternativa liquida toria richiamata dall'art. 12, comma 2, della legge n. 3/2012, avuto riguardo al ceto creditorio in generale, quanto alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., priva di concrete aspettative di maggior soddisfazione alla luce della natura chirografaria del credito vantato dall'ente e delle ipoteche iscritte da altri
creditori sui beni controversi»; v) «esula dall'oggetto del giudizio di reclamo, per contro, qualsiasi valutazione a proposito degli effetti derivanti dall'applicazione del principio di obbligatorietà erga omnes dell'accordo omologato rispetto all'ammissibilità e procedibilità dell'azione revocatoria promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dinanzi al giudice ordinario per ottenere la dichiarazione di inefficacia del conferimento in trust dei beni appartenenti al sig. Dallari». 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo della Banca, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Daniele Dallari, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.