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La Corte accoglie parzialmente il ricordo di Cisim Food SpA.


Pubblicato il: 8/24/2021

Cisim Food SpA in liquidazione è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Giuseppe Tinelli mentre Equitalia Sud S.p.A. è stata difesa dall'avvocato Lucio Ghia.

La CISIM FOOD S.p.A. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, impugnava la cartella con cui le era stato intimato il pagamento di 248.634,00 euro, oltre sanzioni ed interessi per IRAP 2006-2007 non versata, rilevando che, trattandosi di pretesa erariale successiva alla data della dichiarazione dello stato d'insolvenza, il credito vantato dall'Ufficio aveva natura concorsuale ed era quindi recuperabile solo mediante insinuazione al passivo dell'amministrazione straordinaria intervenuta il 15 maggio 2007. La CTP di Roma rigettava la pretesa della società, ritenendo che l'imposta dovuta fosse assoggettabile a sanzioni ed interessi per ritardato pagamento.

L'appello proposto dalla società avverso la decisione di primo grado veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5799/10/14, depositata il 29.9.2014.

Avverso tale decisione la società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso solo Equitalia Sud s.p.a., mentre l'Agenzia delle Entrate, si è riservata di partecipare all'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ.

La società controricorrente Equitalia ha depositato una memoria nel termine previsto di cui all'art. 378 cod. proc. civ., insistendo nell'accoglimento delle proprie richieste.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.