La Corte rigetta il ricorso principale proposto da Vanni Loreno e dichiara assorbito l'incidentale
Pubblicato il: 7/27/2021
Nel procedimento Lorenzo Vanni è stato rappresentato dell'avvocato Corapi Diego, mentre il CONI è stato rappresentato dall'avvocato Ghia Lucio.
Lorenzo Vanni convenne dinanzi al tribunale di Roma il Coni, la Coni Servizi s.p.a., il Ministero dell'economia e finanze e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni per l'avvenuto plagio di un concorso a pronostici da lui ideato nel 1999, e denominato "Zeronovanta", mediante l'identico concorso "Totobingol" istituito con d.m. 363 del 2000; in subordine chiese il riconoscimento del diritto di paternità dell'opera come soluzione originale di un problema tecnico ai sensi dell'art. 99 I.a., con il conseguente pagamento dei diritti spettanti, e in ulteriore subordine la condanna dei convenuti per ingiustificato arricchimento.
Radicatosi il contraddittorio il tribunale respinse tutte le domande.
La corte d'appello di Roma ha respinto il gravame del Vanni, in sintesi sostenendo che il gioco "Zeronovanta" non possedeva in vero alcuna originalità. Come spiegato già dal tribunale, l'invenzione dello schema a pronostici era da assimilare, in generale, nella tutela giuridica, a una creazione di carattere tecnico, suscettibile tuttavia di formare oggetto del diritto d'autore solo se comportante la soluzione originale di problemi con tecniche più aggiornate di quelle al momento note; mentre quella ideata dal Vanni non rappresentava una soluzione di tal tipo - e cioè originale di problemi tecnici - ove confrontata con il già esistente "Superenalotto".
l Coni e la Coni Servizi s.p.a. hanno replicato con controricorso e hanno proposto quattro motivi di ricorso incidentale condizionato.
Anche queste parti hanno depositato una memoria.
I restanti intimati non hanno svolto difese.
Per questo motivo la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l'incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in complessivi 38.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.