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La Corte rigetta il ricorso di Banca Ifis contro il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo


Pubblicato il: 3/25/2021

Antonio Carullo ha difeso Banca Ifis in un ricorso contro il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo, difeso da Marcelllo Clarich.

Passata in cosa giudicata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6907 del 2011, con cui era stato condannato il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo al pagamento in favore di Costruzioni Callisto Pontello s.p.a. in fallimento della somma di Euro 74.819,68 oltre accessori per comportamento illegittimo già accertato dall'autorità giudiziaria Lp, portoghese, e ceduto il credito a Banca IFIS s.p.a., quest'ultima propose ricorso per ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che dichiarò inammissibile l'azione. 2. Proposto appello dalla società ricorrente, il Consiglio di Stato, Sez. Quinta, con sentenza n. 6701 del 4 ottobre 2019 rigettò l'impugnazione. 3 Premise il Consiglio di Stato che nel corso dell'originario giudizio innanzi al TAR, che aveva dato luogo al giudicato, era stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel quale Cass. Sez. U. 15 aprile 2010 n. 8988 aveva riconosciuto la giurisdizione nazionale in quanto accettata tacitamente dall'autorità portoghese e la corretta instaurazione del giudizio innanzi al giudice amministrativo relativamente ad evento dannoso prodotto in Italia, ove comunque doveva darsi esecuzione all'eventuale condanna del resistente straniero. Osservò quindi che secondo il collegio di primo grado quest'ultimo inciso aveva il senso dell'individuazione della giurisdizione italiana in relazione all'ipotetica fase esecutiva nascente dalla condanna dell'autorità straniera, ma non comportava che si utilizzasse il rimedio dell'ottemperanza, potendosi principalmente procedere ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.a. per l'esecuzione nelle forme del Libro III del codice di procedura civile. Osservò ancora il Consiglio di Stato, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, che era da escludere che l'inesperibilità dell'inottemperanza si traducesse in un vulnus al principio di effettività della tutela in quanto al ricorrente era sempre consentito utilizzare lo strumento dell'azione esecutiva innanzi al giudice ordinario, rimedio del resto effettivamente avviato. Aggiunse che l'utilizzo del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato era in contrasto con il principio di sovranità perché avrebbe comportato per un verso la dichiarazione di nullità di atti giuridici di un ordinamento diverso da quello italiano, per l'altro l'inserimento nella struttura amministrativa di un altro Stato del commissario ad acta operante quale longa manus del giudice italiano. Osservò inoltre che soccorreva il regolamento CE 44/2001, sostituito dal regolamento CE/1215, relativamente al riconoscimento delle sentenze date nei singoli Stati dell'Unione con riferimento solo alla materia civile e commerciale e che nella specie la sentenza di cognizione aveva riguardato il risarcimento del danno, non potendo farsi questione di esercizio di poteri autoritativi, i quali erano stati conosciuti dal giudice amministrativo portoghese che aveva annullato l'atto di aggiudicazione. Aggiunse in conclusione che la via da perseguire, secondo l'indicazione delle Sezioni Unite, era quella dell'azione davanti al giudice dell'esecuzione avente ad oggetto beni appartenenti iure privatorum al Portogallo e situati in Italia, nonché l'attivazione della procedura esecutiva in base ai regolamenti CE presso il giudice portoghese.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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