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Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto dal Comune di Acerno


Pubblicato il: 1/18/2021

Nel procedimento il Comune di Acerno è stato rappresentato dall'avvocato Arturo Vassallo, mentre Banca Sistema s.p.a è stato rappresentato dall'avvocato Corrado Diaco.

Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno ha accolto il ricorso proposto dalla società Banca Sistema s.p.a. contro il Comune di Acerno per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Salerno n. 830/2016, notificato in data 27 maggio 2016, non opposto e munito di formula esecutiva il 20 febbraio 2017, quindi notificato in forma esecutiva il 15 marzo 2017;
- il giudice di primo grado ha dato atto di tali circostanze processuali e della formazione del giudicato quanto all’obbligo del Comune di pagare alla ricorrente la somma di € 361.762,92 di cui € 361.669,72 in sorte capitale ed € 93,20 per spese notarili per la prosecuzione delle azioni -in virtù dei crediti ceduti da Eni S.p.a. ed Enel Energia Spa a Banca Sistema Spa, indicati nei relativi contratti di cessione notificati al ceduto- oltre gli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 dalla data indicata nell’art. 4 del predetto decreto al soddisfo, oltre Euro 4.000,00 per onorari, Euro 634,00 per spese, oltre il 15,00% per spese generali, C.P.A., I.V.A. e spese successive;

Il Comune di Acerno ha proposto appello con tre motivi e riproposizione di un motivo non esaminato in primo grado; Banca Sistema s.p.a. si è costituita per resistere all’appello; con ordinanza cautelare del 13 settembre 2019, n. 4483 è stata respinta l’istanza del Comune appellante di sospendere l’esecutività della sentenza gravata; dopo due rinvii disposti per ragioni d’ufficio, è stata fissata per la decisione di merito la camera di consiglio del 15 dicembre 2020, dandone regolare avviso alle parti; all’esito di questa è stata riservata la decisione, senza che le parti abbiano depositato ulteriori memorie (avendo peraltro soltanto Banca Sistema depositato memoria ex art. 73 Cod. proc. amm. dopo l’ordinanza cautelare ed in vista per la prima camera di consiglio fissata per il 19 marzo 2020, poi rinviata ex art. 84, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020) né chiesto la discussione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), decidendo sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna il Comune di Acerno al pagamento delle spese del presente grado che liquida, in favore di Banca Sistema s.p.a., nell’importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.