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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dal Ministro dello Sviluppo Economico


Pubblicato il: 8/17/2021

Nel procedimento la Termex s.r.l. è stata rappresentata dagli avv.ti Daniele Granara e Federico Tedeschini.

La Termex s.r.l., impresa di lavorazioni meccaniche e fonderia corrente in Busalla (GE) e già destinataria nel 1998 delle agevolazioni ex DL 22 ottobre 1992 n. 415 (conv. modif. dalla l. 19 dicembre 1992 n. 488) anche con riguardo al rispetto del parametro occupazionale, con istanza del 7 giugno 1999 chiese d’esser ammessa pure alle agevolazioni previste dal Patto territoriale di Genova e delle Valli del Genovese, approvato con il DM Tesoro 23 aprile 2001 n. 2492 (ai sensi dall’art. 2, co. 203, lett. d della l. 28 dicembre 1996 n. 662) e sottoscritto tra tutte le imprese e gli Enti coinvolti il successivo 20 giugno.
Detta Società rende noto al riguardo d’esser stata ammessa a contributo per l’importo complessivo di € 417.741,90, per l’acquisto d’un nuovo impianto industriale in un lotto adiacente e di nuove attrezzature (prog. P/122/16). Ottenute le prime due rate e una proroga, detta Società, dichiarando di aver concluso l’investimento entro il 30 dicembre 2004, il 30 giugno 2005 chiese il pagamento del saldo e sottopose la relativa documentazione (11 novembre 2005) all’esame di EPF s.p.a., soggetto istruttore individuato dal Ministero del tesoro. Detta Società fa presente d’aver più volte reiterato tal richiesta e d’aver inviato di nuovo la documentazione, affinché EPF s.p.a. concludesse l’istruttoria entro il 5° anno dalla conclusione dell’investimento (30 dicembre 2009), ma invano.
Dopo varie vicissitudini e due diffide stragiudiziali, solo il 6 ottobre 2011 il soggetto istruttore rimise la propria relazione finale ed il verbale d’accertamento definitivo del MISE fu consegnato a mani proprie di detta Società nel marzo 2013.

Nelle more di tal procedimento, la Termex s.r.l., con istanza del 4 maggio 2006 partecipò al distinto procedimento agevolativo indetto col bando pubblico «Patto territoriale di Genova e delle Valli del Genovese - 2° Rimodulazione», attuativo del DM 215/2006. In esito a tal procedimento nuovo, alla Termex s.r.l., collocatasi in posizione utile nella relativa graduatoria, fu riconosciuto un contributo in via provvisoria pari ad € 516.450,00 (prog. n. PT/57). L'art. 4 del DM n. 215 previde però che, per i progetti ammessi alle agevolazioni con le rimodulazioni, il termine massimo fosse stabilito in 24 mesi per l’ultimazione dell'investimento, salva l'ulteriore proroga ex art. 12, co. 3, lett. e) del DM 320/2000. Alla Società per il completamento del progetto n. PT/57 furono accordate varie proroghe, da ultimo fino al termine tassativo del 31 dicembre 2011, entro il quale essa avrebbe dovuto presentare al Soggetto Responsabile la documentazione finale di spesa, nonché la richiesta di erogazione del contributo in via provvisoria per i SAL.

Sicché in data 7 febbraio 2012 la Termex s.r.l. presentò alla Provincia di Genova la documentazione finale di spesa, in relazione all’avvenuta conclusione dell’investimento previsto per il documentato importo a consuntivo pari a € 3.810.108,27.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 8365/2014 in epigrafe), lo respinge.
Condanna il Ministero appellante al pagamento, a favore della Termex s.p.a. resistente e costituita, delle spese del presente grado di giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.