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Il Consiglio di Stato rigetta l'appello proposto nei confronti di Regione Lombardia


Pubblicato il: 8/4/2021

Nel procedimento Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), e dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per azioni Benefit sono stati dagli avvocati Aldo Travi e Raffaella Chiummiento, mentre Regione Lombardia è stata rappresentata dall'avvocato Maria Emilia Moretti.

Con sentenza n. 2604/2020, pubblicata il 28 dicembre 2020, il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, ha rigettato il ricorso, ed i connessi motivi aggiunti, proposti dalla Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione (d’ora in avanti anche solo “Fondazione”), e dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per azioni Benefit (d’ora in avanti anche solo “Istituti”), per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia 21 gennaio 2019, n. XI/1153, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'applicazione della d.G.R. IX/350 del 28 luglio 2010", e 18 marzo 2019, n. XI/1403, avente ad oggetto "Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto pubblico e privato e delle strutture di ricovero e cura - Poli universitari - annualità 2012-2017", nonché dei relativi atti preparatori e conseguenti.
Con ricorso in appello notificato il 12 febbraio 2021, e depositato il 22 febbraio 2021, le parti ricorrenti in primo grado hanno impugnato l’indicata sentenza.
Si è costituita in giudizio, pe resistere al ricorso, la Regione Lombardia.

Con ordinanza n. 1585/2021, pubblicata il 26 marzo 2021, la Sezione, “Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in merito al profilo del fumus boni juris, l’importo della somma che le parti appellanti dovrebbero corrispondere in esecuzione della sentenza impugnata è tale da produrre per le stesse un pregiudizio dotato degli attributi della gravità ed irreparabilità, in quanto un simile esborso potrebbe vanificare, proprio in ragione dell’entità dello stesso e delle conseguenze sulle strutture considerate, gli effetti di un eventuale accoglimento nel merito del gravame”, ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata, proposta dalle appellanti, dietro prestazione di idonea garanzia.

Il 23 aprile 2021 le appellanti, in adempimento della citata ordinanza, hanno prodotto fideiussione a prima richiesta 23 aprile 2021, n. 9000561, rilasciata da Banca Sistema a favore della Regione Lombardia, nonché pec in data 23 aprile 2021, indirizzata al difensore della Regione Lombardia, di trasmissione dell’originale della fideiussione, con le ricevute di accettazione e consegna della medesima pec.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza dell’8 luglio 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

La Fondazione e gli Istituti (questi ultimi succeduti dal 2016 alla prima) hanno svolto nella Regione Lombardia attività sanitarie e di ricerca quali Istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.