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Il Consiglio di Stato rigetta l'appello proposto da Autostrade per L'Italia Spa


Pubblicato il: 8/4/2021

Autostrade per L'Italia Spa è stata rappresentata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre. Il Consorzio Stabile Fenix S.c. a r.l. è stato rappresentato dagli avvocati Mario Caliendo e Paolo Cantile. Società Mga Italia S.r.l. Unipersonale è stato rappresentato dall'avvocato Flavio Brusciano.

Il Consorzio Stabile Fenix S.c.ar.l., ha partecipato alla procedura di gara indetta da Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di «intervento di ripristino di n. 5 Cavalcavia Lotto B, Autostrade A1 Milano – Napoli», risultando aggiudicataria con atto del 10 gennaio 2019. In fase di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal Consorzio aggiudicatario, la stazione appaltante riscontrava la irregolarità della posizione fiscale della consorziata Euro Strade, con riferimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione (18.12.2018). Avviato il contraddittorio in vista della possibile esclusione, il Consorzio Fenix trasmetteva alla stazione appaltante una dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Sportello di Aversa) riferita alla data del 4 aprile 2019, attestante la regolarità fiscale della Euro Strade, e la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania, 13 novembre 2018, n. 9829/14/2018.

Esaminata la documentazione, Autostrade per l’Italia riteneva che la dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate fosse riferita alla situazione fiscale della consorziata Euro Strade alla data 4 aprile 2019 (e, dunque, non alla data di presentazione dell’offerta [18 dicembre 2018] e nemmeno alla data del 18 gennaio 2019 in cui era stata acquisita la attestazione di irregolarità tratta dalla banca dati AVC Pass); e che risultavano una serie di cartelle di pagamento, del valore complessivo di oltre 13.000,00 euro (superiore alla soglia prevista dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e richiamata dall’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016), oggetto di una richiesta di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza precisare se tale istanza fosse stata accolta.

Su tali presupposti, con provvedimento dell’11 ottobre 2019 (prot. n. 3851), Autostrade per l’Italia ha disposto l’esclusione del Consorzio Fenix e la conseguente revoca dell’aggiudicazione in suo favore, per il difetto del requisito della regolarità fiscale di una consorziata. Nella stessa data (con atto n. 3857/2019), A.S.P.I. ha aggiudicato la gara alla società M.G.A. Italia S.r.l. Unipersonale.

Il Consorzio Stabile Fenix ha impugnato i predetti provvedimenti di revoca e di aggiudicazione a terzi con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che – con sentenza 23 settembre 2020, n. 3994 - lo ha accolto sull’assunto (comprovato anche dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Aversa, acquisiti dal primo giudice mediante integrazione istruttoria) che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la posizione tributaria della consorziata Euro Strade era regolare.

La soccombente Autostrade per l’Italia ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurime censure. Resiste in giudizio il Consorzio Stabile Fenix, chiedendo che l’appello sia respinto. Si è costituita in giudizio anche la società M.G.A. Italia s.r.l. Unipersonale, chiedendo che l’appello sia accolto e la sentenza riformata.

Nel costituirsi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, sul presupposto che nessuna censura è stata proposta, nell’atto di appello, nei confronti della certificazione della situazione fiscale di Euro Strade rilasciata dalla competente Agenzia, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. All’udienza del 27 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.