Il Consiglio di Stato respinge entrambi gli appelli, per cui le sentenze con essi impugnate devono essere confermate
Pubblicato il: 6/14/2021
Fallimento della Iavarone Industria Legnami s.p.a è stato rappresentato dall’avvocato Gherardo Marone, mentre Regione Campania è stata rappresentata dall’avvocato Rosanna Panariello.
Il Fallimento della Iavarone Industria Legnami s.p.a. chiede nel presente giudizio che la Regione Campania sia condannata a risarcirle i danni subiti a causa delle illegittimità e delle omissioni da questa tenute sulla sua domanda di ammissione alle agevolazioni per un progetto di insediamento di uno stabilimento industriale in Calitri.
Il progetto era inizialmente presentato nell’ambito del contratto d’area ex lege 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per le aree industriali della Provincia di Avellino (di cui al bando in data 9 aprile 1999). Al superamento della fase istruttoria, con l’inclusione del progetto tra le iniziative finanziabili, non faceva tuttavia seguito l’erogazione di fondi, a causa della loro insufficienza, per cui la stessa domanda veniva reindirizzata per il necessario supplemento istruttorio nel piano operativo regionale (POR) di cui all’art. 3, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001). La disposizione ora richiamata aveva infatti previsto di finanziare le «iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui all’art. 32 della legge 218/1981 e nelle zone limitrofe al cratere, non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d’area». Con legge regionale del 26 luglio 2002 n.15 (Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2002) le risorse individuate per i contratti di investimento, di cui alla delibera di giunta regionale del 15 novembre 2001, n. 6128, erano assegnate con priorità agli aiuti regionali previsti in base al citato art. 3, comma 8, l. reg. n. 10 del 2001, e con delibera di giunta del 18 luglio 2003, n. 2329, era emanato il regolamento disciplinante la procedura di erogazione dei fondi stanziati nell’ambito del piano regionale. Malgrado il superamento dell’istruttoria anche in questa ulteriore procedura nessun provvedimento conclusivo veniva mai emessa e tanto meno si addiveniva all’erogazione dei fondi.
La domanda risarcitoria azionata ha ad oggetto, da un lato, i costi sostenuti inutilmente sostenuti nel corso delle procedure, per la presentazione della domanda e relativi allegati, e per gli acquisti di beni rientranti nel progetto industriale, e dall’altro lato i mancati utili che si sarebbero potuti con l’investimento finanziabile.
Entrambe le pronunce di primo grado sono appellate dalla Iavarone Industria Legnami. Per resistere ad entrambi gli appelli si è costituita la Regione Campania. Dopo l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della società appellante si è costituita in prosecuzione la curatela fallimentare di quest’ultima.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge entrambi; conferma per l’effetto le sentenze di primo grado appellate e compensa le spese del doppio grado di entrambi i giudizi d’appello.