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Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di primo grado proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico


Pubblicato il: 5/20/2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, mentre Nicola Verri è stato rappresentato dall'avvocato Tommaso Millefiori.

Nicola Verri ha impugnato il D.M. 12/02/2013 n. 263 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato il decreto del 9/04/2001 n. 91204 (progetto n. 34705/11) con cui aveva concesso in via provvisoria un contributo ex L. n. 488/92, disponendo altresì il recupero delle somme erogate (€779.270,15).

Il ricorrente ha impugnato anche ogni altro atto presupposto, connesso, collegato tra cui il decreto del 18/02/2013 n. 305, con cui il D.M. n. 263 del 12/2/2013 è stato modificato e integrato con la sostituzione dell’importo da recuperare (da €779.270,15 ad €781.677,66).

L’atto impugnato si fonda sulla accertata realizzazione dell’impianto finanziato ad opera di un’unica società, con caratteristiche similari alla realizzazione “chiavi in mano”. Ciò avrebbe determinato, da un lato, una “rifatturazione”, con la non ammissibilità ai benefici concessi dei beni oggetto di rifatturazione; dall’altro, la violazione di quanto previsto al punto 3.9 della circolare ministeriale 14 luglio 2000 n.900315, cioè dell’obbligo di comunicare la variazione del programma di investimenti con il ricorso alla modalità di realizzazione “chiavi in mano”.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà; b) eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria sotto ulteriore profilo ed erroneità dei presupposti; violazione dell’art. 29, primo comma, del d.l. n. 83 del 2012; violazione del principio dell’affidamento.

Avuto riguardo alle disposizioni specifiche che regolano la fattispecie innanzi richiamate, non risultano decisivi i rilievi dell’appellante relativamente alla tempistica con la quale è intervenuto il provvedimento impugnato.

l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

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