Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato respinge l'appello proposto nei confronti del Comune di Trevignano


Pubblicato il: 5/5/2021

Nel procedimento Immobiliare Effe S.a.s. di Sartoretto Diego & C. e Sartoretto Pneumatici S.r.l. sono state rappresentate dagli avv.ti Piermario Strapparava e Paolo Rolfo, mentre il Comune di Trevignano è stato rappresentato avv.ti Guido Masutti e Luigi Manzi.

Con il ricorso in epigrafe le società appellanti, Immobiliare Effe S.a.s. di Sartoretto Diego & C. e Sartoretto Pneumatici S.r.l. (d’ora in poi anche, rispettivamente, “Immobiliare Effe” e “Sartoretto”), impugnano la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1449/12 del 26 novembre 2012, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata, emessa in forma semplificata ai sensi degli art. 60 e 74 c.p.a., ha respinto il ricorso presentato dalle odierne appellanti per ottenere: a) l’accertamento della non debenza del contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri smaltimento rifiuti ed impatto ambientale, da versare in riferimento alla pratica edilizia del Comune di Trevignano (TV) n. 120/2010, così come richiesto dal Comune con nota prot. n. 15839/2010-10876 del 26 giugno 2012, e il conseguente annullamento di detta nota; b) la rideterminazione delle somme da versare per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, oneri smaltimento rifiuti ed impatto ambientale in relazione alla medesima pratica edilizia, avente ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso con opere del capannone artigianale di proprietà dell’Immobiliare Effe.

In fatto, l’Immobiliare Effe è proprietaria in Trevignano di un immobile (capannone) composto da due piani, locato alla Sartoretto. In data 11 maggio 2010 l’Immobiliare Effe presentava al Comune istanza di permesso di costruire per rinnovo della concessione edilizia n. 100/2001 con cambio di destinazione d’uso con opere (pratica edilizia n. 120/2010). Il progetto prevedeva la realizzazione di una piccola officina, in cui svolgere l’attività artigianale; venivano, poi, individuati i locali ad uso ufficio e ad uso magazzino, utilizzati dalla Sartoretto: quest’ultima – precisa l’appello – svolge attività di produzione e commercio di pneumatici e di autofficina e gommista.

Nel rilasciare il titolo edilizio, il Comune di Trevignano, avendo rilevato come, tranne la porzione del fabbricato dedicata all’installazione degli pneumatici, per il resto il fabbricato avesse destinazione commerciale, con nota prot. n. 15839/2010-10876 del 26 giugno 2012 chiedeva il versamento degli oneri dovuti per il rinnovo della concessione edilizia per l’importo di € 119.678,65. L’Immobiliare Effe e la Sartoretto adivano, dunque, il T.A.R. Veneto per ottenere la declaratoria di non debenza delle somme richieste dal Comune con la suindicata nota del 26 giugno 2012, nonché per la rideterminazione del dovuto.

Il T.A.R., tuttavia, respingeva il ricorso, osservando come il Comune di Trevignano, considerata l’attività svolta all’interno del capannone dalla Sartoretto Pneumatici S.r.l., che esercita il commercio di pneumatici “in tutte le sue forme”, avesse correttamente ritenuto che la stessa dovesse ricondursi al commercio, seppure all’ingrosso, di pneumatici, con utilizzo a tal fine di tutto lo spazio disponibile e non solo di quello adibito ad uffici. L’attività svolta – afferma la sentenza appellata – consiste infatti nell’intermediazione di merci, e non rileva a tal riguardo il fatto che non vi sia accesso fisico da parte della clientela, assumendo importanza l’oggettivo svolgimento dell’attività di vendita dei materiali ivi depositati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Trevignano (TV), depositando successivamente memoria difensiva e resistendo all’altrui appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido le società appellanti a rifondere al Comune di Trevignano le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.