Il Consiglio di Stato respinge integralmente il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Lizzanello
Pubblicato il: 6/3/2021
Nel procedimento il Comune di Lizzanello è stato rappresentato dall'avvocato Francesco Marchello, mentre l’Axa s.r.l.è stata rappresentata dall’avvocato Giuseppe Mormandi.
Il presente contenzioso ha ad oggetto l’ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 30 settembre 2020, con la quale il comune di Lizzanello ha affidato, in via di somma urgenza, la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società Ecotecnica.
La vicenda origina dall’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto di servizi, avvenuta in sede giurisdizionale (sentenza del T.a.r. per la Puglia – Lecce n. 1740 del 2019, confermata in appello dalla sentenza di questo Consiglio, n. 4100 del 26 giugno 2020), con il quale era stato assegnato lo svolgimento della medesima attività all’A.t.i. composta sia dall’impresa individuata dall’impugnata ordinanza quale attuale affidataria del servizio, sia dall’odierna appellata-ricorrente in primo grado.
Successivamente all’annullamento dell’aggiudicazione, il comune appellante, per far fronte all’ordinaria gestione dei rifiuti nelle more dell’espletamento di una nuova gara, ha proceduto ad incaricare la società Axa s.r.l., ricorrente in primo grado, con l’ordinanza n. 20 del 31 luglio 2020, per il periodo di due mesi, intercorrente tra il 1 agosto 2020 e il 30 settembre 2020.
Decorso il periodo di efficacia dell’affidamento, il comune ha emanato la nuova ordinanza n. 25 del 30 settembre 2020, oggetto del presente giudizio, individuando la ditta Ecotecnica s.r.l., per l’espletamento del medesimo incarico, per il periodo di tre mesi a decorrere dal 1 ottobre 2020.
La scelta di non incaricare nuovamente la precedente affidataria è dipesa, secondo quanto si legge nella motivazione dell’ordinanza contingibile e urgente, da alcuni disservizi dei quali si sarebbe resa responsabile la precedente affidataria.
La nuova ordinanza è stata dunque impugnata dalla Axa s.r.l., innanzi al T.a.r. competente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 9500 del 2020, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge integralmente il ricorso di primo grado.