La Corte rigetta il ricorso di Vodafone Italia S.p.A. contro Imparato Anna Maria e Comdata S.p.A.
Pubblicato il: 9/14/2021
Vodafone Italia S.p.A. è stata assistita da Andrea musti, Enrico Ciccotti e Franco Tofacchi in un ricorso contro Imparato Anna Maria, difesa da Andrea Tomasino e Comdata S.p.A., difesa da Stefano Piras e Carlo Alberto Maria Majer.
Con sentenza n. 865/2017 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la inefficacia nei confronti di Anna Maria Imparato del contratto di cessione di ramo di azienda intervenuto tra Vodafone Omnitel N.V. e la società Comdata Care s.p.a. (già Comdata s.r,I.) e, per l'effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la predetta lavoratrice e la società Vodafone Italia s.p.a. con ordine a quest'ultima di ripristino della concreta funzionalità del rapporto ed adibizione a mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento.
Il giudice di appello, premesso che ai fini della configurabilità di una vicenda traslativa riconducibile all'art. 2112 c.c., anche nella formulazione successiva alla modifica attuata dall'art. 32 d. Igs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis, si richiedeva che l'oggetto della cessione costituisse un'articolazione autonoma, capace di perseguire con propri autonomi mezzi lo scopo economico prefissato, ha escluso che tali caratteri connotassero il complesso oggetto del contratto di cessione tra la società Vodafone e la società Comdata; i servizi ceduti - di back office consumer, back office corporate e gestione del credito - costituivano, infatti, segmenti di attività rientranti nel più ampio contesto del customer care, vale a dire del reparto che in Vodafone si occupava della gestione del cliente e richiedevano, pur dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della società cedente, un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale del ramo trasferito con la struttura rimasta nell'impresa cedente; inoltre, dal contratto di contratto di fornitura di servizi tra le due società stipulato nella stessa data del contratto di cessione emergeva che, a differenza di un normale contratto di appalto di servizi in cui l'appaltatore si obbliga alla fornitura di un determinato autonomo risultato, la Vodafone aveva riservato a sé il dettaglio di tutta l'organizzazione delle singole operazioni e Comodata Care si era obbligata a svolgere i servizi in conformità alle dettagliate direttive impartitele; le attività oggetto della cessione avevano continuato ad essere svolte dai medesimi dipendenti ceduti, non identificabili per un particolare know how, senza autonomia e in continuo collegamento direttivo, funzionale e di controllo da parte della Vodafone, in locali di cui tale società continuava ad essere la locataria, utilizzando gli indispensabili programmi; il difetto di autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto determinava la inefficacia della cessione nei confronti dei lavoratori ricorrenti con obbligo per la società cedente di ripristino della concreta funzionalità del rapporto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Vodafone Italia s.p.a. (già Vodafone Omnitel B.V., già Vodafone Omnitel N.V.) sulla base di un unico articolato motivo formulando in via preliminare richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna Vodafone Italia s.p.a. alla rifusione alla controricorrente Imparato delle spese di lite che liquida in C 10.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge.