Vidussi Giuliano vince in Cassazione contro Acciaierie Bertoli Safau S.p.A
Pubblicato il: 4/8/2021
Gli Avv.ti Francesco Mainetti, Vanni Marco Ribechi e Stefania Pattarini hanno assistito l'impresa Acciaierie Bertoli Safau S.p.A mentre Vidussi Gaetano è stato difeso dagli Avv.ti Savina Bomboi e Bruno Cossu.
Con sentenza 11 settembre 2018, la Corte d'appello di Trieste rigettava il reclamo proposto da Acciaierie Bertoli Safau s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, aveva accertato l'illegittimità (per insussistenza del fatto contestato e conseguente reintegrazione ai sensi dell'art. 18, quarto comma I. 300/1970) del licenziamento disciplinare intimato con lettera 15 maggio 2017 a Giuliano Vidissi, operaio inquadrato nel quinto livello CCNL metalmeccanici aziende industriali, per avere: a) procurato, compiendo alla guida del carrello elevatore un movimento in avanti mentre un collega si stava accingendo al taglio di un big bag (per lo sversamento del ferro-molibdeno in esso contenuto posizionato mediante detto carrello sopra la benna della pala meccanica), lo schiacciamento del braccio del collega tra la parete della benna e il big bag; b) rilasciato false dichiarazioni in merito alla dinamica dell'infortunio (dalla società datrice addebitato inizialmente alla responsabilità esclusiva dell'infortunato) in sede di ricostruzione immediata e poi di rilievo dell'addetto dell'ufficio sicurezza; c) approfittato della qualità di R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per avallare una versione dei fatti che ne occultasse la responsabilità. Con atto notificato il 9 settembre 2018, la società datrice ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria comunicata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.